Torre eolica esclusa dalla rendita catastale come componente impiantistica (Cass. civ. Sez. V n. 2935 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E, effettuata tramite stima diretta, esclude macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La torre di sostegno dell’aerogeneratore, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico (rotore, navicella, torre) e componente essenziale della produzione di energia eolica, rientra tra i beni sottratti alla stima, indipendentemente dal suo ancoraggio al suolo e dalla sua consistenza fisica. Il criterio distintivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la natura strutturale del manufatto. Il giudice di merito che include la torre nel computo della rendita applica erroneamente la norma.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita proposta dalla società contribuente con avviso di accertamento, accertando una maggiore rendita con riferimento al suolo, al basamento e alla torre che compone l’aerogeneratore di un impianto eolico. La società impugnava l’atto, eccependo la nullità per difetto di sottoscrizione, l’errata inclusione della torre tra le componenti rilevanti ai fini della rendita e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale della torre stessa.

La CTP accoglieva il ricorso per insufficienza motivazionale dell’avviso. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto sufficientemente motivato e qualificando la torre in acciaio come costruzione idonea a incidere sulla stima diretta. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della tassabilità della torre dell’impianto eolico dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Richiamata la nozione di immobile urbano di cui all’art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e quella di unità immobiliare dell’art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la Corte ricostruisce il quadro normativo precedente, segnato dall’art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, che aveva incluso nel computo le costruzioni stabili connesse al suolo.

Su tale base si era formato il costante indirizzo che computava pale eoliche e turbine nella rendita, considerandole componenti strutturali ed essenziali della centrale elettrica. La Corte richiama le pronunce Cass. nn. 4028/2012, 24815/14 e 32861/2019, nonché il richiamo operato dall’art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190 alle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012.

L’art. 1, comma 21, l. 208/2015 segna però un cambio di rotta: con tecnica legislativa “per esclusione” il legislatore sottrae dalla stima le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, i c.d. imbullonati, privilegiando la destinazione produttiva rispetto alla natura strutturale e alla rilevanza dimensionale del manufatto. Il Collegio dà continuità al nuovo indirizzo (Cass. n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020, n. 4160/2021), che non si limita alle caratteristiche strutturali del cespite.

Richiamando la pronuncia Sez. 5, Sentenza n. 6790 del 2023, la Corte ribadisce che la nozione di macchinari e impianti funzionali al processo produttivo prescinde dall’essere infissi stabilmente al suolo: essenziale è il rapporto di strumentalità rispetto al processo. La torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico e, in sua mancanza, l’impianto non può attuare la funzione di produzione energetica. La CTR non si è fatta carico del doveroso accertamento sulla funzionalità della torre, applicando erroneamente la norma.

Il primo motivo è quindi fondato. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla questione preliminare, e gli altri restano assorbiti. L’ottavo motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità: la ricorrente non ha trascritto la memoria con cui avrebbe dovuto riproporre in appello la questione assorbita, come imposto dall’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama l’art. 346 c.p.c. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata, in diversa composizione, perché determini la rendita escludendo il valore delle torri.

Nota della Redazione

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