Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 11777 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, il motivo di ricorso che prospetti la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, giacché il primo suppone accertati gli elementi del fatto, mentre il secondo intende rimetterli in discussione. Il principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., opera anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice anche del fatto processuale. Nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, purché depositati nel termine dell’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo attiene a un vero e proprio fatto storico e normativo, non alle questioni giuridiche o alle deduzioni difensive.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dodici distinte intimazioni di pagamento, notificatele dall’agente della riscossione per conto dell’amministrazione finanziaria e fondate su altrettante cartelle esattoriali relative a tributi vari. A sostegno delle proprie ragioni eccepiva la nullità della notificazione delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
La Commissione adìta accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati. La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava l’originario ricorso ritenendo raggiunta la prova della regolare notificazione delle cartelle. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. Anzitutto la Corte rileva la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., con i quali la medesima questione viene prospettata sotto profili incompatibili: la violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto, mentre il vizio di motivazione intende rimetterli in discussione.
Anche volendo ritenere scindibili le censure, esse non troverebbero ingresso. In osservanza del principio di specificità del ricorso per cassazione, operante anche in caso di errores in procedendo, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o riprodurre le parti rilevanti dell’atto di appello, nella misura necessaria a consentire il controllo sullo svolgimento dell’iter processuale. La Corte ribadisce inoltre che l’omesso esame deve riguardare un vero e proprio fatto storico e normativo, non le questioni giuridiche o le argomentazioni difensive. Non è poi possibile riqualificare il motivo in termini di omessa pronuncia su un’eccezione, non essendo configurabile tale vizio in caso di mancata disamina di questioni meramente processuali.
Il secondo motivo è ritenuto infondato. L’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che nel giudizio tributario di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Per costante giurisprudenza tale facoltà è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all’introduzione del giudizio di primo grado, né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, qualora la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine dell’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. La CTR non è dunque incorsa nella dedotta violazione.
Il terzo mezzo è parimenti inammissibile, poiché veicola una questione di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata e che la ricorrente deduce genericamente di aver sollevato nelle controdeduzioni in appello, senza precisarne i termini. Esso presuppone inoltre una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non consentita in ipotesi di denuncia di violazione di legge, e difetta di specificità per mancata trascrizione delle relate di notifica delle cartelle.
Il ricorso è quindi respinto. Nulla è disposto sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva in sede di legittimità ed essendo l’agente della riscossione rimasto intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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