Segreto professionale della psicologa scolastica e diniego di accesso agli atti (TAR Toscana n. 103 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il segreto professionale richiamato dall’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 costituisce limite assoluto e tassativo all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Quando il diniego di ostensione di una relazione redatta da una psicologa scolastica è disposto su esplicita opposizione della professionista, appositamente interpellata e legittimata a far valere il segreto, l’accesso è precluso senza necessità di bilanciamento con l’interesse conoscitivo del richiedente. Il principio di trasparenza cede dinanzi all’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. In sede di giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice verifica la spettanza del diritto di accesso e non la mera legittimità del provvedimento di diniego.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una figlia minore, ha presentato al liceo musicale frequentato dalla ragazza una domanda di accesso agli atti, qualificando l’interesse come difensivo e ricollegandolo a una denuncia presentata per presunti episodi di bullismo subiti dalla figlia. L’istanza riguardava il verbale di una assemblea di classe, la relazione della psicologa redatta dopo due incontri in classe e la relazione del referente scolastico per il bullismo.

Il Dirigente scolastico ha dapprima respinto integralmente la richiesta, adducendo la natura endoprocedurale degli atti e la tutela della privacy. Su successiva reiterazione dell’istanza, ha accolto solo in parte la domanda, consegnando il verbale ma negando le due relazioni, sul presupposto che il d.lgs. n. 297/1994 non prevedesse la verbalizzazione degli incontri indicati e che si trattasse di documenti non previsti dall’ordinamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento dei dinieghi e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale. Il secondo provvedimento di diniego non è qualificabile come meramente confermativo del primo, essendo stato adottato all’esito di una nuova istruttoria e con una motivazione diversa. La censura è pertanto superata.

Il Tribunale chiarisce poi l’oggetto del giudizio. La controversia concerne la verifica della sussistenza o meno del diritto di accesso, più che la legittimità formale dell’atto impugnato. Il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti e sostituirsi all’amministrazione solo se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.. Egli può quindi negare l’accesso anche per ragioni diverse da quelle addotte nel provvedimento, tenendo conto delle argomentazioni ulteriori esposte in sede processuale.

Quanto alla relazione del referente antibullismo, l’amministrazione ha dimostrato la mancata formazione del documento, non materialmente esistente né detenuto dalla scuola. Su di esso alcun accesso può dunque dispiegarsi.

Sulla relazione della psicologa, la Corte richiama l’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990, che esclude l’accesso per i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. Il segreto professionale, tutelato dagli artt. 622 cod. pen. e 200 cod. proc. pen., rientra tra tali ipotesi e opera come limite assoluto, tassativamente individuato, senza necessità di bilanciamento con altri interessi.

A seguito del chiarimento istruttorio disposto dal Collegio, è emerso che la mancata ostensione è stata determinata dalla esplicita opposizione della professionista, appositamente interpellata e legittimata a far valere il segreto. L’accesso alle relazioni non può pertanto essere accordato. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della scarsa chiarezza delle iniziali ragioni ostative opposte dall’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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