Svincolo indennità acquisizione sanante non subordinabile alla rinuncia al contenzioso (TAR Molise n. 103 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di acquisizione sanante determinata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non è subordinabile, nel suo svincolo, alla rinuncia al contenzioso pendente tra espropriato e Amministrazione, né può essere sospesa per la sola contestazione del quantum avanzata dall’espropriato. La regola cautelare dell’art. 26 d.P.R. n. 327/2001, che condiziona il pagamento all’accettazione dell’indennità provvisoria, opera nella diversa ipotesi di fisiologica definizione del procedimento espropriativo, e non nel caso di provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis. Parimenti estraneo è il richiamo all’art. 28 d.P.R. n. 327/2001, che tutela l’Amministrazione dal rischio di ripetizioni di indebito in presenza di opposizioni di terzi, non del dissenso del medesimo espropriato. La condizione sospensiva così apposta integra sviamento di potere ed elusione del giudicato.

Il Fatto

Un fondo del ricorrente, già utilizzato per l’attività agricola della sua azienda, era stato investito da un procedimento espropriativo. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, l’Amministrazione aveva emesso il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in attuazione della sentenza del TAR Molise n. 660/2014.

Il ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza, dichiarato improcedibile perché nelle more era stato adottato il provvedimento acquisitivo. In appello il Consiglio di Stato disponeva un’istruttoria sullo stato del pagamento. In risposta, l’Amministrazione depositava le somme liquidate, ma precisava che lo svincolo sarebbe rimasto condizionato alla rinuncia al giudizio di ottemperanza pendente in secondo grado. Da qui il nuovo ricorso dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata dalla difesa erariale dopo che lo svincolo era stato autorizzato. La conclusione di improcedibilità non regge: il ricorrente ha dichiarato espressamente di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una futura azione risarcitoria. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., e secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il giudice non può esimersi dall’esame del merito.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 42-bis affida all’autorità che utilizza il bene la determinazione dell’indennità; le contestazioni sul quantum possono provenire solo dall’espropriato, mentre l’Amministrazione verifica unicamente l’assenza di altri soggetti legittimati. Una volta fissato l’importo, questo non è modificabile in peius, e non si giustifica la sospensione del pagamento della parte non controversa. Richiamata sul punto Cass. civ. Sez. I n. 12049/2019, secondo cui le somme depositate in procedimento di acquisizione sanante vanno svincolate a titolo di corrispettivo dell’acquisizione.

Il Collegio esclude che la sospensione trovi base nell’art. 26 d.P.R. n. 327/2001. Quella disciplina opera nella fisiologica definizione del procedimento espropriativo, dove l’indennità provvisoria non accettata può essere rideterminata anche in danno dell’espropriato, come conferma Cass. civ. Sez. II n. 6116/2022. Nel caso di acquisizione sanante, invece, il privato ha già subito un illecito e non è un comune espropriato.

Neppure giova il richiamo all’art. 28 d.P.R. n. 327/2001, che subordina lo svincolo all’assenza di opposizioni di terzi sulla distribuzione dell’indennità, secondo la lettura di Cons. Stato Sez. IV n. 3620/2020. L’Amministrazione ha confuso la pendenza del contenzioso con l’espropriato per la contestazione del quantum con l’opposizione di terzi. Confermato il principio di Cass. civ. Sez. I n. 12049/2019, che esclude la rideterminazione in peius in difetto di riconvenzionali dell’espropriante.

Accolta anche la censura di elusione del giudicato: la sentenza n. 660/2014 imponeva la corresponsione del valore venale e delle poste accessorie entro trenta giorni dal provvedimento acquisitivo. La condizione sospensiva ha dato luogo ad attività solo apparentemente esecutiva, connotata da sviamento di potere diretto ad aggirare il giudicato, come in Cons. Stato Sez. VI n. 7636/2023. Il ricorso è accolto ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità, con condanna alle spese liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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