Segreto tecnico e commerciale richiede dichiarazione motivata e comprovata (Cons. Stato n. 8231 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’oscuramento delle parti dell’offerta è consentito solo in presenza di segreti tecnici o commerciali, in forza di una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata. La qualificazione di segreto non può essere ampliata in ragione del settore di mercato in cui opera il concorrente, ma va verificata alla stregua dei requisiti dell’art. 98 cod. proprietà industriale. L’opposizione all’ostensione, costituendo eccezione alla regola dell’accessibilità, non può fondarsi su motivazioni generiche o tautologiche. Nel bilanciamento degli interessi la trasparenza delle gare assume connotazione pubblicistica e prevale sul generico know how del singolo operatore.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per il servizio di gestione del piano di flexible benefit, classificandosi quinta. Nel presentare l’offerta tecnica aveva evidenziato in giallo le parti asseritamente coperte da segreti tecnici e commerciali, senza circostanziarle. L’amministrazione, rilevato che l’evidenziazione concerneva una parte significativa dell’offerta e che taluni elementi non parevano costituire segreto, invitava la società a riproporre l’offerta con indicazione puntuale delle sole parti riservate, con adeguata motivazione. La società non riscontrava l’invito, ritenendo esaustivo quanto già esposto. L’amministrazione rendeva quindi integralmente disponibile l’offerta, con limitati oscuramenti.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso della società, ordinando di mettere a disposizione degli altri concorrenti l’offerta previo oscuramento nei termini richiesti. Avverso tale pronuncia proponeva appello la stazione appaltante, contestando la ricostruzione della nozione di segreto e la ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività. Il termine speciale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 opera in caso di notifica della sentenza; in difetto, vale la regola generale dell’art. 92, comma 3, c.p.a., dimezzata ai sensi dell’art. 119 c.p.a. L’appellante, soccombente in primo grado, vanta inoltre interesse concreto all’impugnazione.
Nel merito il Collegio richiama l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che rende reciprocamente disponibili agli operatori collocati nei primi cinque posti gli atti e le offerte presentate, e l’art. 35, comma 4, lett. a), che consente l’oscuramento solo per informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali secondo dichiarazione motivata e comprovata. Dalla piana lettura emerge che l’oscuramento richiede una specifica e adeguata motivazione, coerentemente con il principio di trasparenza degli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 36/2023.
La Corte ritiene non condivisibile l’interpretazione del TAR, secondo cui il settore di mercato allargherebbe la nozione di segreto: simile lettura determinerebbe una mobilità della tutela legislativamente definita. Richiamando Cons. Stato n. 1437 del 2021 e la Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21, il Collegio ribadisce che la dichiarazione deve riferirsi ai caratteri dell’art. 98 cod. proprietà industriale: segretezza, rilevanza economica e misure di protezione adeguate. Non basta l’affermazione che le informazioni attengano al proprio know how (Cons. Stato n. 8382 del 2023), né ricade nel segreto qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologica una specifica organizzazione d’impresa (Cons. Stato n. 7650 del 2024).
Nel caso concreto la società ha reso una dichiarazione generica e tautologica, evidenziando i soli titoli dei paragrafi senza circostanziare gli elementi riservati. L’amministrazione aveva attivato un contraddittorio rimasto senza riscontro, e non le era stato possibile individuare le parti non coperte da segreto. L’oscuramento deve ispirarsi a stretta proporzionalità e riguardare solo elementi ex se non divulgabili. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso introduttivo; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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