Autenticazione firme liste elettorali e insindacabilità del vizio formale (TAR Calabria n. 796 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le modalità di autenticazione delle firme apposte sui modelli di presentazione delle liste elettorali e di accettazione delle candidature costituiscono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili, la cui violazione rende invalida la sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo, nonché il proprio nome, cognome e qualifica. L’omessa indicazione di tali elementi rende legittima l’esclusione della lista, indipendentemente da ogni profilo soggettivo di imputabilità del vizio ai candidati. Per i vizi relativi agli elementi costitutivi dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio.
Il Fatto
In vista delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune, erano state presentate due liste di candidati, ciascuna collegata a un candidato sindaco. La Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso entrambe le liste rilevando che l’autenticazione delle firme di accettazione delle candidature era stata eseguita da due dipendenti comunali non debitamente incaricati e che, quanto alla firma del candidato sindaco, l’autenticatore aveva omesso di indicare la propria qualifica.
I candidati al Consiglio comunale, la candidata sindaco e i presentatori della lista hanno impugnato il verbale di esclusione, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto a partecipare alla competizione elettorale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la propria recente pronuncia e la conferma del Consiglio di Stato, ricordando che sono elementi essenziali della procedura di autenticazione il timbro, l’indicazione del luogo e della data, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e della apposizione della firma in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale, la sua legittimazione e la redazione dell’autenticazione di seguito alla sottoscrizione.
Muovendo dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, il Collegio osserva che tali requisiti, essendo diretti a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza sulla provenienza della presentazione della lista, sono prescritti ad substantiam e non surrogabili. Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione non hanno rilievo meramente formale, perché le regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni.
Nel caso concreto, i decreti di delega dei due dipendenti comunali non risultano sottoscritti dal Commissario Straordinario, il quale, con successiva comunicazione, ha chiesto di non tenerne conto, disconoscendone la paternità. Tali atti, quindi, non valgono a fondare il potere autenticatorio dei dipendenti. A ciò si aggiunge che, nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, il funzionario ha omesso di indicare espressamente il proprio nome, cognome e qualifica.
Il Tribunale non ignora la particolare severità delle conseguenze del vizio, che i ricorrenti assumono non imputabile a loro. Tuttavia, la necessità di tutela della regolarità del procedimento elettorale comporta che esso sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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