La garanzia di ammortamento nel project financing copre solo i costi di realizzazione dell’opera (Cass. civ. Sez. 1 n. 14560 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel project financing, la garanzia di copertura della rata di ammortamento annuale assunta dal comune concessionario, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’atto di sottomissione, si riferisce esclusivamente ai costi di realizzazione dell’opera pubblica destinata ad essere acquisita al patrimonio dell’ente e non anche alle spese di gestione del servizio idrico, le quali restano esposte al rischio di impresa del gestore. L’art. 15 del contratto di servizio, che impegna l’amministrazione a determinare le tariffe in modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione, non introduce alcun obbligo di versamenti integrativi a favore del concessionario per l’ipotesi di insufficienza degli incassi. L’art. 1194 c.c., in tema di imputazione del pagamento, opera solo in assenza di una diversa regolamentazione pattizia ed è comunque riferito alle spese accessorie al credito, non ai costi operativi di gestione del servizio.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria della costruzione e della gestione in concessione della rete idrica e fognaria di un Comune, conveniva in giudizio l’ente locale per ottenere il pagamento delle differenze tra le somme riscosse dagli utenti e le rate di ammortamento annuali, comprensive sia dei costi di realizzazione delle opere sia dei costi di gestione del servizio. La società fondava le proprie pretese sull’art. 7 dell’atto di sottomissione stipulato nel 2008, che prevedeva la garanzia comunale di copertura della rata di ammortamento. Il Tribunale riuniva i giudizi e respingeva le domande della concessionaria, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale del Comune volta alla restituzione di un acconto di € 800.000,00. La Corte d’appello confermava la decisione, limitando la garanzia ai soli costi di realizzazione della rete e condannando la società alla restituzione integrale dell’importo ricevuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso l’eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata dal Comune, distinguendo l’ipotesi in esame dalla nozione elaborata dalle Sezioni Unite. I giudizi riuniti riguardavano i primi anni di gestione del servizio, anteriormente alla proposizione delle successive azioni giudiziarie, sicché il rapporto tra i procedimenti non era riconducibile al frazionamento, ma semmai a ipotesi di parziale identità o continenza, soggette a diversa disciplina.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, ravvisando una doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La società non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La censura, inoltre, non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata attribuzione di rilevanza interpretativa all’allegato B dell’atto di sottomissione, profilo estraneo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha poi escluso i dedotti vizi di motivazione, confermando che la sentenza impugnata aveva chiaramente esplicitato le ragioni per cui la garanzia di cui all’art. 7, comma 3, dell’atto di sottomissione riguardava solo l’ammortamento dei costi dei lavori. Il mancato riferimento all’allegato B non integrava alcuna anomalia motivazionale, poiché tale allegato atteneva al rientro del capitale investito, non alla garanzia di copertura. Analoga sorte è toccata al terzo motivo, vertente sulla violazione dei canoni ermeneutici, in quanto la società aveva contrapposto una propria interpretazione delle clausole contrattuali senza dimostrare in concreto lo scostamento del giudice di merito dai criteri legali.
In relazione al quarto e quinto motivo, la Corte ha respinto le censure ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte d’appello aveva erroneamente respinto la domanda di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. valorizzando le scadenze pattizie. Tale norma, tuttavia, si riferisce alle spese accessorie al credito, caratterizzate da accessorietà, inerenza e liquidità, e non ai costi operativi di gestione del servizio, che restano estranei al suo ambito operativo.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili il sesto e settimo motivo, concernenti la compensazione e la condanna alla restituzione dei € 800.000,00. Gli accertamenti del giudice di merito in ordine alla mancata contestazione del credito restitutorio e alla sua espressa conferma da parte della società negli atti difensivi costituivano un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non essendo configurabile alcun vizio di motivazione né violazione dell’art. 115 c.p.c.
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Nota della Redazione
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