La morte del difensore non è eccepibile dalla controparte (Cass. civ. Sez. 3 n. 19373 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’unico difensore della parte costituita, intervenuta nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, la causa interruttiva può essere dedotta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dall’evento, a tutela della quale sono poste le norme sull’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. L’omessa pronuncia su un’eccezione di natura processuale non è censurabile come vizio di omessa pronuncia. Il ragguaglio ex art. 135 c.p. tra pena detentiva e pena pecuniaria non è criterio pertinente per la liquidazione del danno morale da reato, operazione che riguarda il condannato e non il danneggiato.
Il Fatto
Un avvocato, danneggiato da una calunnia, aveva ottenuto dal Tribunale il risarcimento del danno morale, liquidato in misura inferiore a quella richiesta e limitato a un arco temporale di 75 giorni. La Corte d’appello, adita dall’autore della calunnia, aveva ridotto l’importo originario, ritenendo il criterio di calcolo adottato dal primo giudice non pertinente.
L’avvocato ricorreva per cassazione, deducendo in primo luogo l’estinzione del giudizio di appello per la mancata riassunzione a seguito della morte dell’unico difensore dell’appellante, intervenuta circa dieci mesi prima della costituzione del nuovo difensore, e in secondo luogo l’errata liquidazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la censura conteneva due profili distinti. La omessa pronuncia su un’eccezione di natura meramente processuale, quale quella di estinzione del processo, non è deducibile come vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c., atteso che tale istituto riguarda il mancato esame di domande ed eccezioni di merito.
Quanto alla questione dell’interruzione del processo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’evento interruttivo può essere fatto valere solo dalla parte colpita, a tutela della quale le norme sull’interruzione sono poste. Il ricorrente, parte non colpita dall’evento, non poteva pertanto eccepire la nullità della sentenza per la mancata riassunzione, non potendo tale causa essere rilevata d’ufficio dal giudice né invocata dalla controparte.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su più rationes decidendi, una delle quali non impugnata, e che la questione della limitazione temporale del danno era coperta da giudicato, essendo il danneggiato rimasto soccombente sul punto in primo grado.
Nel merito, la Corte ha escluso che il ragguaglio ex art. 135 c.p. sia un criterio utilizzabile per la liquidazione del danno da reato, trattandosi di operazione concernente il condannato, e ha precisato che l’eventuale utilizzo della pena pecuniaria edittale come parametro presuppone una funzione esclusivamente sanzionatoria, incompatibile con quella compensativa del danno morale. Il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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