Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e silenzio-assenso sulla residenza (TAR Valle d’Aosta n. 41 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, di cui all’art. 42 del d.l. n. 73/2022 e all’art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, è legittima quando, anche a voler considerare perfezionato il trasferimento di residenza di uno degli occupanti dell’alloggio per effetto del silenzio-assenso di cui all’art. 5, comma 5, legge n. 35/2012, il numero complessivo degli occupanti rimanga comunque incompatibile con la capienza massima dell’alloggio risultante dal certificato di idoneità alloggiativa. Le risultanze anagrafiche non possono essere superate sulla base di mere autodichiarazioni della parte interessata, prive di valore probatorio, o di documentazione inefficace o non pertinente. In materia di garanzie partecipative, la violazione delle norme sul procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, il datore di lavoro e il lavoratore straniero, hanno impugnato il provvedimento con cui la Regione autonoma Valle d’Aosta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l’assunzione di quest’ultimo. Il provvedimento di revoca si fondava sulla circostanza che l’alloggio indicato come disponibile per il lavoratore, secondo il certificato comunale di idoneità alloggiativa, era adeguato a un nucleo familiare di cinque persone ma risultava già occupato da sei residenti. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, i ricorrenti avevano precisato che due degli occupanti risiedevano effettivamente altrove, e che uno di essi aveva presentato domanda di trasferimento di residenza. L’Amministrazione aveva assegnato un termine di dieci giorni per la produzione della documentazione attestante l’avvenuto trasferimento, senza che seguisse alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, con cui si deduceva l’illegittimità della revoca per non aver considerato il trasferimento di residenza di uno degli occupanti, perfezionato per effetto del silenzio-assenso maturato ai sensi dell’art. 5, comma 5, legge n. 35/2012. Il Collegio ha osservato che, anche non computando tale soggetto tra i residenti, nell’alloggio risultavano comunque presenti cinque persone, alle quali si sarebbe aggiunto il lavoratore per il quale era stato richiesto il nulla osta. Il numero complessivo degli occupanti sarebbe rimasto pertanto incompatibile con la capienza massima dell’alloggio, sicché la situazione ostativa alla base della revoca sarebbe comunque rimasta integra.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato per carenza probatoria. I ricorrenti avevano prodotto esclusivamente un’autodichiarazione del datore di lavoro, priva di valore probatorio in quanto proveniente dalla stessa parte che intendeva giovarsene, un contratto di dormitorio scaduto e un contratto di procacciamento d’affari non sottoscritto e non decisivo. Secondo il Collegio, tale documentazione non era idonea a dimostrare la divergenza tra le risultanze anagrafiche e la situazione di fatto, né a superare il valore delle prime. La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, formatasi in materia di notifiche, non è stata ritenuta pertinente, mancando elementi allegati per superare le risultanze anagrafiche.
Il terzo motivo, concernente il difetto di contraddittorio per la scadenza del termine nel periodo estivo, è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che il contraddittorio si era svolto correttamente, non essendo i termini procedimentali soggetti a sospensione feriale in assenza di specifica previsione normativa. In ogni caso, la revoca costituisce un atto a natura vincolata, conseguenza dell’accertamento della carenza di un presupposto essenziale, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. I ricorrenti, inoltre, non avevano allegato un concreto apporto procedimentale idoneo a modificare il contenuto della decisione amministrativa.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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