Modifica costi manodopera in verifica anomalia e subentro nel contratto (C.G.A.R.S. n. 297 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, integra un’inammissibile modificazione dell’offerta economica l’incremento dei costi della manodopera operato dall’aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia, quando la dichiarazione iniziale venga radicalmente ridefinita e non si tratti di mera ricomposizione di singole voci di costo o di correzione di errori di calcolo. Tale condotta viola l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e impone l’estromissione dalla gara. La violazione dello stand still sostanziale e processuale, in presenza di domanda risarcitoria in forma specifica e di offerta di subentro, giustifica la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e il subentro del ricorrente, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., fermo il dovere della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al subentrante.

Il Fatto

Una stazione appaltante ha indetto una gara a offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi di gestione di strutture di accoglienza. Un r.t.i. si è classificato primo con un punteggio superiore a quello della società seconda classificata, poi aggiudicataria designata all’esito della verifica di congruità. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, la modifica dei costi della manodopera e la parzialità dell’accesso agli atti; nelle more dell’istanza cautelare, la stazione appaltante ha stipulato il contratto con il primo classificato.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il primo motivo, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro dell’istante. La stazione appaltante ha appellato sostenendo la legittimità delle giustificazioni rese in sede di anomalia e contestando la pronuncia di subentro per presunto vizio di ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, su richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale e re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, ha respinto l’appello. La questione centrale non attiene alla congruità dei costi dichiarati né alla possibilità di ribassare i costi della manodopera, ma alla modifica della dichiarazione intervenuta in gara.

Risulta per tabulae che l’aggiudicatario aveva indicato i costi della manodopera in una cifra, confermandola nelle prime giustificazioni; solo nelle seconde giustificazioni li ha elevati a un importo coincidente con la stima della stazione appaltante. Per il Collegio non si tratta di meri errori di calcolo né di ricomposizione di singole voci, ma di una ridefinizione complessiva dei costi, tale da violare l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Non è ammesso che l’operatore economico colmi in sede di anomalia la lacuna della propria offerta, pur potendo dimostrare la giustificazione dei costi con riferimento alla particolare gestione aziendale ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio ha inoltre confermato la violazione dello stand still. Il termine sostanziale non era decorso, poiché l’aggiudicazione non era stata comunicata agli operatori economici ma solo pubblicata. Il termine processuale è stato parimenti violato: a fronte di un ricorso con istanza cautelare, la stazione appaltante ha stipulato il contratto prima della decisione in camera di consiglio. Sussistono quindi i presupposti dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

A fronte di tali violazioni e della domanda di risarcimento in forma specifica, con esplicita disponibilità al subentro, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. non integrano vizio di ultrapetizione. L’appello è respinto; i motivi riproposti dall’appellata sono assorbiti, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al subentrante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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