Sei scatti stipendiali computabili sull’indennità di buonuscita del personale in quiescenza (TAR Veneto n. 1387 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, sono attribuiti «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita». Il diritto spetta anche al personale di polizia che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, avendo compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 incide solo sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti. La decadenza dal beneficio non può essere affermata in mancanza di una previsione normativa espressa.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto i 55 anni, con oltre 35 anni di servizio utile. In sede di determinazione del trattamento di fine servizio l’ente previdenziale non ha computato i sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, elaborando un prospetto di liquidazione di segno opposto.

Gli interessati hanno quindi chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti. L’istanza è rimasta senza risposta. Avverso il silenzio dell’ente hanno proposto ricorso davanti al TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma invocata. L’ente si è costituito, eccependo per uno dei ricorrenti l’inammissibilità per precedente ricorso identico e, in subordine, la prescrizione quinquennale; per entrambi ha dedotto l’estinzione del diritto per decadenza.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva in via preliminare che la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria con cui ha dichiarato la rinuncia al ricorso limitatamente alla posizione di uno solo di essi. Tenuto conto del contenuto e dei tempi del deposito, il Tribunale dichiara in parte l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto all’altra ricorrente, il giudice esamina l’eccezione di decadenza e la ritiene infondata. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale effetto estintivo del diritto «non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa», essendo il termine funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024 e a TRGA Trento n. 51 del 2025.

Nel merito, il motivo è accolto. Il Tribunale valorizza la ricostruzione del quadro normativo operata da Cons. Stato, Sez. II, n. 9997 del 2023. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in ragione della funzione della disposizione, che estende i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e agli altri corpi indicati. Il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza alle condizioni anagrafiche e di servizio precisate.

Il collegio precisa poi che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti. Ne segue l’accoglimento della domanda, con condanna dell’ente previdenziale alla rideterminazione della buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sull’importo maturato sono dovuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Poiché l’erogazione del trattamento può avvenire in più tranches, gli interessi sono computati solo sulle tranches già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna. La peculiarità della vicenda e la diversità delle posizioni dei ricorrenti giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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