Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 581 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che condanni il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del personale docente la carta docente per gli anni scolastici indicati, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza qualora l’Amministrazione non contesti l’inadempimento e la pretesa risulti documentata. Conseguentemente ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad Acta. La nomina può essere disposta in capo a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione senza liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 25 novembre 2024 che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 25 novembre 2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 31.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente. Il thema decidendum attiene all’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo.
Il Tribunale rileva che la pretesa azionata è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo. Tale condotta processuale consolida l’accertamento dell’inottemperanza.
Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano per il contributo alla formazione, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio scandisce così il rapporto tra obbligo di conformazione e tutela effettiva del diritto riconosciuto.
Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale prevede l’intervento sostitutivo di un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato nei successivi sessanta giorni. Il commissario opera avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Sul piano delle spese, le stesse seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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