Adesione al fondo riduce il debito al 25% e definisce il giudizio (TAR Lazio n. 4973 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, non integra automaticamente la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, la quale richiede anche l’attestazione della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto tempestivo pagamento. In assenza di tale attestazione, la dichiarazione del ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione e di aver assolto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie costituisce elemento univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Regioni Piemonte e Veneto hanno dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, chiedendo l’annullamento degli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, nonché dei presupposti decreti ministeriali e dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. Con il ricorso introduttivo ha censurato la determinazione della Regione Piemonte; con successivi motivi aggiunti ha esteso le censure al decreto del Direttore dell’Area Sanità della Regione Veneto.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto più volte, dapprima con l’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 e poi con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, introducendo procedure di definizione agevolata degli oneri di ripiano. La società ricorrente ha aderito a tali procedure, versando la quota ridotta del 25% degli importi, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la portata dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, osservando che la norma subordina l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali al versamento, entro trenta giorni dalla conversione del decreto, della quota del 25% degli importi. Il Collegio ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere non consegue automaticamente al versamento, ma richiede il perfezionamento di una fattispecie complessa, che si completa con l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte delle regioni, con provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Con riferimento al ricorso introduttivo, la Regione Piemonte non aveva depositato l’attestato dell’avvenuto pagamento. Il Tribunale ha pertanto escluso che fosse integrata la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere, valorizzando invece il comportamento processuale della ricorrente, che aveva dichiarato l’adesione alla procedura e l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Tale dichiarazione è stata ritenuta un fatto univoco, idoneo a far desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Per il ricorso per motivi aggiunti, invece, la Regione Veneto aveva comunicato l’avvenuto pagamento della somma decurtata da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023. Il Collegio ha quindi ritenuto integrati i requisiti di legge e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Nota della Redazione
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