Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1380 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione. L’azione è ammissibile quando risulti l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione da ottemperare e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 2.000,00, come previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015. La pronuncia non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata all’Amministrazione.
Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 senza che il Ministero provvedesse, la docente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’adozione degli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta e, ove ne ricorressero i presupposti, la somma di denaro per ogni violazione o ritardo. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha dato rilievo all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e all’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con il rimedio in esame. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, e l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare procedendo all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 2.000,00, per le finalità dell’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ha ravvisato, almeno allo stato, i presupposti per il riconoscimento, proprio in considerazione della nomina del commissario. Ha però riservato una diversa valutazione, su apposita nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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