Nomina commissario ad acta per esecuzione del giudicato ed esclusione del compenso (TAR Sicilia n. 1164 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e, in caso di perdurante inadempimento, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e la mera costituzione dell’amministrazione senza contestazione specifica né prova dell’avvenuto pagamento conferma l’inottemperanza. Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, con condanna dell’amministrazione scolastica agli adempimenti conseguenti e al riconoscimento di un importo complessivo di € 2.500,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero in data 1 luglio 2024.
Poiché l’amministrazione non aveva rilasciato la carta né accreditato la somma, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né dimostrare l’avvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione come giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla certificazione versata in atti. Ha poi verificato il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A., il TAR ha rilevato che esso era ampiamente decorso, essendo maturato il 29 ottobre 2024, a seguito della notificazione della sentenza eseguita in data 1 luglio 2024. La diffida inviata dall’istante il 6 agosto 2024 era rimasta priva di riscontro.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo, alla luce del perdurante inadempimento e dell’assenza di contestazione specifica del diritto e dell’idoneità del titolo eseguendo. L’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento, in contrasto con il principio per cui gli eventi estintivi o impeditivi del diritto gravano su chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., fissando un ulteriore termine di novanta giorni. Ha escluso il compenso, applicando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando a sostegno alcune pronunce di merito che ammettono tale estensione alle condanne al pagamento di somme. Le spese, liquidate forfettariamente in € 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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