Difetto istruttorio e motivazione postuma nel diniego di parità scolastica (TAR Campania n. 1157 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione omette di valutare la documentazione già acquisita al procedimento, affermando l’assenza di requisiti in realtà attestati dagli atti. Nel giudizio amministrativo l’integrazione postuma della motivazione è ammissibile solo attraverso atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, non mediante argomenti introdotti negli scritti difensivi. Il riconoscimento sopravvenuto della parità, intervenuto in ottemperanza al dispositivo di un’ordinanza cautelare e con espressa salvezza degli esiti del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Una cooperativa sociale operante nei servizi socio-educativi per minori ha chiesto il riconoscimento dello status di scuola paritaria per una sezione di scuola dell’infanzia, con decorrenza dall’anno scolastico 2024-2025. L’amministrazione ha respinto l’istanza con un primo decreto, recante motivazione sintetica e rinvio a un separato provvedimento, poi emanato e parimenti impugnato con motivi aggiunti.

La ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 62/2000, vizi del procedimento e dell’istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, chiedendo anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Accolta la domanda cautelare ai fini del riesame, il Ministero ha riconosciuto l’operatività in regime di parità con espressa salvezza degli esiti del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Il primo decreto, di natura plurima perché riferito a più istanze, è sorretto da un apparato motivazionale sia pur sintetico, che richiama la normativa di settore e rinvia a un separato provvedimento per le ragioni specifiche. Non è ravvisabile la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione aveva illustrato le carenze riscontrate e assegnato un termine con espresso preavviso di rigetto.

Sono invece fondati i motivi aggiunti, incentrati sul difetto di istruttoria e sulla carenza di presupposti. Le ragioni ostative addotte risultano contraddette dalla documentazione depositata: il curriculum risulta datato e sottoscritto, la planimetria è parte integrante di una relazione giurata, e la discrasia tra civico della sede legale e della sede operativa è chiarita.

Quanto alla destinazione d’uso, dagli atti emerge che la ricorrente aveva trasmesso il certificato di agibilità e la segnalazione certificata di agibilità ex art. 24, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, recante l’indicazione della categoria catastale e della destinazione “servizi per l’infanzia”. L’affermazione del provvedimento secondo cui nell’agibilità non si richiama la destinazione d’uso è quindi smentita. La nota applicativa richiamata ammetteva espressamente, in alternativa al certificato dell’ente locale, la segnalazione certificata o una perizia tecnica asseverata.

Il Collegio esclude che possano rilevare gli argomenti della difesa erariale sull’inidoneità della destinazione d’uso o sull’assenza di dichiarazione sostitutiva: tali profili non sono evocati dal provvedimento impugnato e costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 5069 del 2024.

Infine, la nota di riconoscimento del 24 ottobre 2024 non determina la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta in ottemperanza all’ordinanza cautelare e con salvezza degli esiti del giudizio. Il ricorso introduttivo è respinto, i motivi aggiunti accolti; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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