Carta docente ottemperanza giudicato e poteri commissario ad acta (TAR Sicilia n. 158 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto all’Carta Docente, è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Una docente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di importo annuo pari a € 500,00, e aveva condannato il Ministero all’emissione della carta e all’assegnazione di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo esecutivo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’attuazione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. In particolare, risultano provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quale ausiliario è stato designato il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il Collegio ha escluso il compenso, sul rilievo che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

La Corte ha poi precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza, liquidate in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *