Silenzio illegittimo sull’accesso, ordine di esibizione e commissario ad acta (TAR Campania n. 4707 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità partecipative, costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse. L’art. 22 della l. n. 241/1990 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare tale interesse con altri interessi meritevoli di tutela. Sono legittimati all’accesso i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso è illegittimo e il giudice, accertato il diritto, ordina l’esibizione della documentazione, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Una docente madrelingua di francese, in servizio presso un liceo statale, aveva partecipato a una selezione interna per il conferimento di incarichi per corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche, indetta con un primo avviso che prevedeva, tra i requisiti, la possibilità di partecipazione per i docenti madrelingua. Un successivo avviso di “riapertura”, giustificato da un asserito errore materiale, aveva però introdotto come titolo di accesso la laurea magistrale nella lingua oggetto della certificazione, determinando l’esclusione automatica della ricorrente, priva di tale titolo.
Ritenendo la modifica lesiva della propria posizione, la docente aveva inviato all’istituto una PEC, qualificata come reclamo e istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, per ottenere il provvedimento che aveva disposto la riapertura, i verbali e gli atti deliberativi sui criteri di selezione. Dopo trenta giorni senza riscontro, aveva proposto ricorso al TAR per l’accertamento del proprio diritto all’ostensione e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, circoscritto il thema decidendum alla richiesta di documenti, ha ritenuto il ricorso fondato. Il silenzio serbato dall’Amministrazione precludeva alla ricorrente l’accesso ad atti che questa aveva diritto di conoscere, in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla norma: un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia, citando il Consiglio di Stato n. 9677 del 2023 sul diritto di accesso come istituto cardine dell’attività amministrativa e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 24 aprile 2012 in tema di definizione di “interessati” all’accesso. Ha inoltre escluso dalla domanda di ostensione la richiesta di conoscere la motivazione tecnico-didattica e giuridica della modifica dei requisiti, se non racchiusa in un documento esistente e detenuto.
La domanda di accesso è stata accolta, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta, nei limiti dei documenti esistenti ed effettivamente detenuti, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Prefetto di Napoli, che si sostituirà all’ente in caso di perdurante inerzia.
La pronuncia ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione all’ostensione e alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario. Il Tribunale ha infine disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.