La cessazione della materia del contendere non elide la soccombenza virtuale per l’ottemperanza spontanea tardiva (TAR Lombardia n. 2667 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata all’esito della satisfattività dell’azione di ottemperanza, non preclude la condanna alle spese di lite della parte resistente quando l’adempimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, desunta dalla tardività dell’esecuzione, fonda la liquidazione delle spese a suo carico, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c. L’accoglimento della domanda satisfattiva rende improcedibile l’originaria pretesa, ma non incide sull’autonoma regolazione del profilo economico del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza del 01.04.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro. Rimasta inottemperata, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva della statuizione e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto a soddisfare la pretesa, così che la ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta ottemperanza e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, intervenuta nelle more del giudizio di ottemperanza, rende satisfattiva l’azione proposta, determinando la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta della ricorrente e in assenza di eccezioni della parte resistente.
Tale esito, tuttavia, non ha eliso la necessità di regolare il profilo delle spese processuali. L’adempimento dell’Amministrazione, verificatosi solo dopo la proposizione del ricorso, ha integrato gli estremi della soccombenza virtuale, imponendo la condanna del Ministero alla refusione delle spese in favore della ricorrente, nella misura liquidata in 500,00 euro, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha altresì disposto la distrazione delle somme in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., trattandosi di pronuncia satisfattiva che non incide sull’autonomia del diritto alla rifusione delle spese. La condanna è stata, infine, accompagnata dall’ordine di esecuzione della sentenza a carico dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.