Spese di lite per soccombenza virtuale e inerzia del datore di lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 151 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la cessazione della materia del contendere, pur in assenza di espressa previsione nel codice di giustizia contabile, trova applicazione in virtù dei principi generali e del rinvio dinamico di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Quando il ricorrente insista per il riconoscimento delle spese, il giudice deve scrutinare la fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’inerzia del datore di lavoro nel comunicare all’ente previdenziale l’aggiornamento dell’imponibile pensionistico integrativo, protratta nonostante istanze e solleciti del lavoratore, integra il presupposto della condanna alle spese di difesa. L’ente previdenziale che abbia tempestivamente liquidato quanto spettante una volta ricevuta la comunicazione del datore non è destinatario della condanna.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento pensionistico misto, agisce per ottenere la riliquidazione della pensione in ragione della maggiore contribuzione versata per i servizi prestati durante missioni all’estero nel quadriennio 1999-2003 e in una missione all’estero tra il 2004 e il 2005, con corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione.
Il lavoratore aveva rappresentato al Centro Nazionale Amministrativo l’errata liquidazione nel luglio 2023, presentato solleciti e riproposto istanza di ricalcolo nel marzo 2025 a CNA e INPS, senza riscontro. Il CNA, costituitosi, ha comunicato all’INPS l’aggiornamento dell’imponibile pensionistico solo nel novembre 2025, dopo la proposizione del ricorso, invocando la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, ricevuto quanto dovuto, ha aderito alla richiesta, insistendo però per la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico rileva che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, come dichiarato dalla stessa parte attrice. Da tale circostanza deriva l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte. L’istituto, pur non essendo espressamente disciplinato dal codice di giustizia contabile, opera nel giudizio contabile in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c., oltre che dell’elaborazione giurisprudenziale.
Poiché il ricorrente ha insistito per il riconoscimento delle spese, il giudice procede allo scrutinio della fondatezza del ricorso secondo il criterio della soccombenza virtuale. Emerge l’inerzia del datore di lavoro, che ha reso disponibile all’ente previdenziale l’aggiornamento dell’imponibile pensionistico, integrato con le maggiorazioni richieste, solo nel novembre 2025, quindi dopo la proposizione del ricorso e dopo una prima istanza seguita da due solleciti.
Su queste basi il Giudice ritiene fondata la pretesa e condanna il datore di lavoro al pagamento delle spese di difesa, liquidate applicando i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della possibilità per i pensionati di ricorrere personalmente davanti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 152 c.g.c., del valore della causa e dell’attività difensiva svolta.
Nessuna condanna è pronunciata nei confronti dell’INPS, avendo l’Istituto liquidato quanto spettante con tempestività una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con condanna del solo datore di lavoro alle spese, distratte a favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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