Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 234 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. Tale forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto di accoglimento o di rigetto del ricorso. Depositato il conto giudiziale, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. L’accertamento sulla qualifica di agente contabile incide sulla procedibilità del conto, che è dichiarato improcedibile quando tale qualifica difetti.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un consegnatario di fatto di azioni di una società a partecipazione comunale, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione. Il periodo di gestione contestato è compreso tra il 24.12.2020 e il 31.12.2020.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo telematico; l’agente ha depositato memoria difensiva eccependo di non rivestire la qualifica di agente contabile e chiedendo il discarico del conto e la compensazione delle spese. La questione giunge così alla definizione del giudizio per la resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico rileva anzitutto un dato di fatto decisivo: il conto giudiziale è stato depositato. Da qui muove la verifica sulla qualifica soggettiva della parte, contestata nella memoria difensiva.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il soggetto, nella qualifica rivestita, non può essere identificato quale agente contabile. Il Giudice ritiene fondato tale rilievo e lo recepisce.
Sul piano della definizione del giudizio, la Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto, benché strumentale al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.
Da ciò deriva che la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Il Giudice procede pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il dispositivo accerta che la parte non assume la qualifica di agente contabile e, per l’effetto, dichiara improcedibile il conto giudiziale depositato, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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