Obbligo di impugnare il piano terapeutico predisposto dall’ASL per i trattamenti riabilitativi (TAR Lazio n. 14028 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il giudice ha il potere di riqualificare la domanda, attribuendo al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello prospettato dalla parte, purché restino immutati il petitum e la causa petendi. L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’ASL, con la quale si chiede l’accertamento del diritto all’erogazione diretta o indiretta di un trattamento riabilitativo, deve essere riqualificata come azione di accertamento e condanna. Tale azione è inammissibile se la parte non ha impugnato il piano terapeutico individualizzato predisposto dall’ASL, che costituisce l’atto con cui l’amministrazione definisce le modalità di presa in carico dell’assistito.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sul minore affetto da disturbi dello spettro autistico, aveva inizialmente adito il Tribunale ordinario per ottenere la condanna dell’ASL alla somministrazione della terapia ABA per quaranta ore settimanali, nonché il rimborso delle spese già sostenute per i trattamenti effettuati in regime privato. Il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso al TAR, esercitando l’azione avverso il silenzio serbato dall’ASL sulla richiesta di rimborso e chiedendo l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento ABA sino al compimento della maggiore età, anche mediante erogazione indiretta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’azione proposta, pur qualificata dal ricorrente come avverso il silenzio, andava riqualificata d’ufficio come azione di accertamento e di condanna all’erogazione della terapia ABA, essendo diretta a ottenere un bene della vita diverso dalla mera pronuncia sull’inerzia dell’amministrazione. Tale potere di riqualificazione, di giurisprudenza costante, non incontra ostacoli quando restano invariati il petitum sostanziale e la causa petendi.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata impugnazione dei piani terapeutici predisposti dall’ASL. Richiamando le Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico e la propria giurisprudenza, ha evidenziato che spetta all’ASL individuare il percorso terapeutico più idoneo, formalizzato in un piano o progetto terapeutico che definisce puntualmente le prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario regionale. Una volta redatto il piano, la parte che ne contesti il contenuto ha l’onere di impugnarlo davanti al giudice amministrativo, non potendo limitarsi a lamentare il silenzio sulla richiesta di rimborso.
La Corte ha inoltre rilevato l’infondatezza della pretesa sostanziale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario. Il consulente aveva accertato che il metodo ABA aveva prodotto miglioramenti clinici nel minore, ma aveva altresì ritenuto il progetto in convenzione con l’ASL di eguale efficacia e meno costoso, risultando pertanto non fondata la richiesta di riconoscimento della terapia ABA nella misura e con le modalità indicate dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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