Valutazione delle offerte migliorative sugli SLA e punteggi in gara (TAR Lazio n. 6083 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nell’attribuzione del punteggio per il sub-criterio relativo al miglioramento, senza costi aggiuntivi, degli SLA previsti, è legittima la scelta della stazione appaltante di premiare il concorrente che abbia proposto miglioramenti per tutte le categorie di prestazioni per le quali erano stati definiti livelli minimi di servizio, rispetto a chi abbia migliorato una sola categoria, pur se con un valore migliorativo percentualmente più elevato. La comparazione tra le offerte deve essere effettuata alla luce di una lettura complessiva e sistematica della normativa di gara, non potendosi valorizzare singoli dati numerici avulsi dal contesto. La rinuncia a un motivo di ricorso, espressa in memoria depositata in giudizio, è ammissibile e non richiede la forma dell’atto ricettizio, riservata alla sola rinuncia al ricorso; essa si estende ai motivi aggiunti strettamente presupposti alla doglianza rinunciata.
Il Fatto
Con bando del 4 marzo 2025, l’Associazione della Croce Rossa Italiana ha indetto una gara telematica per l’affidamento di servizi di hosting, help desk e supporto specialistico per l’ERP “SAP Business One”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato due operatori: la società ricorrente e la controinteressata, risultata aggiudicataria all’esito della valutazione.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo, con il primo motivo, la carenza del requisito di partecipazione relativo alle esperienze con certificazione “SAP Gold Partner” e, con il secondo, l’illegittima attribuzione del punteggio per il sub-criterio “Miglioramento, senza costi aggiuntivi, degli SLA previsti”. Con motivi aggiunti ha contestato anche la nota con cui la stazione appaltante aveva escluso la falsità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria sui requisiti posseduti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia al primo motivo di ricorso, dichiarandone l’improcedibilità. Ha precisato che nel processo amministrativo la rinuncia a un motivo rientra nel potere dispositivo della parte e può essere validamente espressa in una memoria depositata in giudizio, non essendo richiesta la forma dell’atto ricettizio, prevista dall’art. 84 c.p.a. solo per la rinuncia all’intero ricorso. La rinuncia, in assenza di diverse indicazioni, si estende ai motivi aggiunti in ragione dello stretto vincolo di presupposizione con la doglianza rinunciata.
Nel merito, il secondo motivo è stato scrutinato alla luce del contenuto dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’Appendice A del Capitolato tecnico, dai quali risulta che gli SLA erano previsti per tre categorie di prestazioni: servizi infrastrutturali, manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva. I concorrenti potevano presentare proposte migliorative per ciascuna voce. La ricorrente aveva proposto miglioramenti solo per i servizi infrastrutturali, mentre la controinteressata aveva migliorato tutte e tre le categorie.
Il Collegio ha ritenuto non irragionevole né illogica l’attribuzione del punteggio maggiore alla controinteressata, in quanto la sua offerta risultava complessivamente più vantaggiosa, avendo esteso i miglioramenti a tutte le prestazioni oggetto di SLA minimi. La censura, incentrata sul confronto tra i soli valori migliorativi offerti per la categoria dei servizi infrastrutturali, è stata respinta perché basata su una lettura parcellizzata della normativa di gara, non coerente con la sua interpretazione sistematica.
Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti costituite.
Nota della Redazione
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