Sei scatti stipendiali e termine di decadenza non perentorio per il TFS (TAR Toscana n. 973 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, che cessi dal servizio a domanda avendo maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità non ha natura perentoria: la sua inosservanza non comporta decadenza dal beneficio, poiché esso è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attiene al solo calcolo della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio. L’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 riserva il beneficio al solo personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione delle Forze armate.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti di vari Ministeri e appartenenti a diverse amministrazioni, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Tutti erano cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ma l’INPS non aveva computato i sei scatti nel calcolo del TFS.
L’Istituto previdenziale si è costituito eccependo, per alcuni ricorrenti, la non appartenenza alle Forze di polizia; per un altro, la mancanza del requisito anagrafico; per tutti gli altri, la mancata presentazione della domanda nei termini e, in via ulteriore, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima affermato l’ammissibilità del ricorso collettivo, non avendo la causa natura demolitoria ma di accertamento di un diritto, con conseguente applicabilità delle meno stringenti regole del processo civile in tema di connessione per oggetto o titolo.
Quanto alla prescrizione, l’eccezione è stata respinta: per consolidata giurisprudenza il termine quinquennale decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito e non dalla cessazione dal servizio. La documentazione depositata ha dimostrato che tutti i ricorrenti interessati hanno agito entro il quinquennio.
Nel merito, il ricorso è stato respinto per i ricorrenti provenienti dai ruoli militari dell’Esercito e dell’Aeronautica. L’art. 16 legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di Forze di polizia con esclusione delle Forze armate. L’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010 conferma il beneficio al solo personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Respinta anche la questione di legittimità costituzionale, sussistendo una scelta discrezionale del Legislatore.
Ulteriore rigetto ha riguardato il ricorrente cessato prima del compimento dei 55 anni, requisito espressamente richiesto dal secondo comma dell’art. 6-bis per il collocamento in quiescenza a domanda.
È stata invece respinta l’eccezione di decadenza per tardività della domanda. Il termine del 30 giugno non è qualificato dal legislatore come decadenziale e, letto con il successivo comma 3, è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non modifica il regime dei sei scatti ai fini del TFS.
Il ricorso è stato quindi accolto per i ricorrenti in possesso dei requisiti, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita. Sugli importi spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.