L’ottemperanza per la carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2579 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pretesa del creditore è sorretta da un titolo avente valore di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sicché l’Amministrazione che non provvede al pagamento delle somme dovute è dichiarata inottemperante. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è volto a consentirne il soddisfacimento; pertanto, i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che deve verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.). Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’ottemperanza va accolta, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era supportata da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contestata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo con efficacia di giudicato. Il Collegio ha rilevato che nel giudizio di ottemperanza l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: restano da verificare la misura e la decorrenza degli interessi, secondo i parametri del titolo e della legge.
È risultato, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori e degli interessi maturati, e ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano come commissario ad acta, che avrebbe operato solo su istanza del creditore e in caso di perdurante inerzia.
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Nota della Redazione
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