Sei scatti stipendiali riconosciuti al personale delle forze di polizia cessato a domanda (TAR Puglia n. 639 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 231/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali anche al personale che cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a quiescenza non ha natura perentoria né comporta decadenza, costituendo un mero onere procedurale che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, riguardando esclusivamente la base pensionabile. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 ad opera del d.lgs. n. 66/2010 ha eliminato la precedente limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, rendendo applicabile la disciplina più favorevole dell’art. 6-bis, comma 2. Sulle somme dovute spettano gli interessi senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti alla Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda dopo i 55 anni di età e con almeno 35 anni di contribuzione, chiedevano all’I.N.P.S. la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR adito, la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava la spettanza del beneficio per il personale cessato a domanda, richiamando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973. In corso di causa, l’I.N.P.S. rappresentava di aver liquidato la prestazione per alcuni ricorrenti e opponeva eccezioni specifiche per altri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il criterio dell’efficacia spaziale degli effetti degli atti impugnati, che, in caso di riliquidazione del TFS, radica la competenza presso il TAR del luogo di residenza del pensionato, come già chiarito dal Consiglio di Stato e dalla stessa circolare I.N.P.S. n. 131 del 2017.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale ha rilevato l’incompletezza probatoria dell’eccezione: l’Istituto non ha dimostrato la data di notifica dei prospetti di liquidazione né quella dei pagamenti, elementi indispensabili per individuare il momento in cui i ricorrenti avrebbero potuto percepire l’errore di calcolo. Ha inoltre giudicato tardiva la memoria di precisazione dell’eccezione rispetto ai termini ex art. 73 c.p.a.
Nel merito, la sentenza ha accolto l’orientamento giurisprudenziale prevalente, affermando che il dato letterale dell’art. 6-bis, comma 2, impone il riconoscimento del beneficio al personale collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, senza ulteriori distinzioni. Il Collegio ha poi chiarito che il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza costituisce solo un onere procedurale, mentre nessuna decadenza può essere desunta in assenza di espressa previsione normativa.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale ha condiviso il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 1906/2019, secondo cui la contribuzione prevista riguarda solo il trattamento pensionistico, mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale. Ha infine escluso rilievi costituzionali, non essendo l’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tre ricorrenti e accolto per i restanti, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme, maggiorate dei soli interessi.
Nota della Redazione
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