Impianti agrivoltaici, il Mic non può imporre requisiti soggettivi di impresa agricola (TAR Lazio n. 2311 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento statale di valutazione di impatto ambientale, il Ministero della cultura è chiamato a esprimersi esclusivamente sugli aspetti inerenti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. È pertanto affetto da incompetenza il parere che imponga al proponente di un impianto agrivoltaico requisiti soggettivi, quale la qualità di imprenditore agricolo o l’obbligo di gestione diretta dell’impianto da parte di impresa agricola, trattandosi di condizioni estranee alla sfera paesaggistica e non previste dalla normativa regionale di settore. Le Linee Guida ministeriali del 27 giugno 2022 in materia di agrivoltaico non costituiscono parametro di legittimità dell’agire amministrativo, non essendo assistite da vincolatività giuridica. Nella VIA statale non opera il silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, poiché la direttiva 2011/92/UE esige l’adozione di provvedimenti espressi.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un progetto di impianto agrivoltaico da realizzare in area classificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto del 23 ottobre 2024, ha reso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Nel procedimento, il Ministero della cultura ha reso parere favorevole con prescrizioni. La prima impone che l’impianto sia direttamente gestito da impresa agricola e richiama la prevalenza dell’attività agricola; la seconda richiede un progetto agronomico alternativo con colture DOP o DOC. La società ha impugnato gli atti per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo tra l’altro l’inidoneità della classificazione del suolo e il carattere abnorme dei requisiti imposti, nonché la formazione del silenzio-assenso sul parere tardivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo per la parte relativa all’incompetenza del Ministero della cultura a imporre requisiti soggettivi. Nel procedimento di VIA statale il Ministero è chiamato a rendere la propria posizione solo sugli aspetti di tutela culturale e paesaggistica. La condizione che impone la gestione diretta da parte di impresa agricola non è strumentale alla salvaguardia dei beni culturali o paesaggistici.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che la normativa regionale non richiede la qualità di imprenditore agricolo per chi realizza impianti FER in area agricola. La produzione di energia rinnovabile rientra tra le attività multimprenditoriali ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, comma 2, della l.r. n. 38/1999 e dell’art. 3, comma 1, della l.r. n. 14/2006, mentre l’art. 57-bis riserva tali attività a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli. Non si comprende come un imprenditore agricolo possa meglio garantire il “paesaggio agrario di valore”.

Il Collegio ritiene invece infondata la censura sui requisiti dimensionali. La produzione di energia è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. e alle Linee Guida del 27 giugno 2022 non può riconoscersi valenza paranormativa. Il principio di massima diffusione delle FER non è assoluto e deve coniugarsi con la tutela del paesaggio.

È invece fondata la censura sul criterio della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali: l’impianto non può ricadere tra queste ultime. La seconda prescrizione è legittima, poiché il Ministero ha correttamente esercitato la competenza paesaggistica imponendo un progetto agronomico volto a tutelare la vocazione agricola del territorio.

Quanto all’ottavo motivo, il Collegio esclude il silenzio-assenso: la disciplina della VIA è di derivazione eurounitaria e richiede provvedimenti espressi. Il ricorso è accolto parzialmente, con annullamento della prescrizione B.1 a) e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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