Concessioni demaniali marittime: obbligo di gara non condizionabile al Piano delle Coste (TAR Puglia n. 636 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di affidare le concessioni demaniali marittime mediante procedure competitive discende direttamente dall’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, che ha effetto diretto e comporta la disapplicazione delle norme interne contrastanti. Tale obbligo non può essere subordinato all’approvazione di atti pianificatori interni, come il Piano Comunale delle Coste, la cui tempistica non è predeterminata dalla legge, né alla conclusione di procedimenti amministrativi ulteriori. L’annullamento giurisdizionale di atti di subingresso in una concessione, retrocedendo il procedimento allo stato anteriore, non riattiva un presupposto temporale ormai esaurito quale la durata del titolo concessorio originario. Resta fermo l’onere dell’Amministrazione di verificare la permanenza dei presupposti del titolo e di avviare le procedure di evidenza pubblica senza dilazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare privo di accesso diretto al mare, insisteva per l’annullamento di una nota comunale che affermava la persistente validità della concessione demaniale rilasciata alla controinteressata nel 2009, condizionando l’avvio delle procedure di gara all’approvazione del Piano Comunale delle Coste. La vicenda traeva origine dall’annullamento giurisdizionale, confermato in appello, dei subingressi parziali nella concessione, che aveva indotto l’Amministrazione a ritenere il procedimento retrocesso allo stato anteriore.

Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì la proroga della concessione al 31.12.2025 e gli atti comunali che l’avevano disposta, deducendone l’incompatibilità con i principi euro-unitari. La controinteressata eccepiva la tardività di tali motivi, essendo la delibera di proroga conosciuta sin dall’agosto 2024, e la sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell’intervento del D.L. n. 32 del 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’obbligo di indire procedure competitive discende direttamente dall’ordinamento dell’Unione e non è condizionato all’approvazione di atti interni. L’approvazione del Piano delle Costi, intervenuta nelle more, non incide sulla permanenza dell’interesse, poiché subordinare l’adempimento di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione a un procedimento pianificatorio dalla tempistica non predeterminata equivale a differire sine die l’avvio delle gare.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne ha dichiarato l’irricevibilità per tardività: la ricorrente aveva avuto conoscenza della delibera di proroga generalizzata sin dall’agosto 2024, tramite una nota della Polizia Locale che indicava espressamente gli estremi dell’atto, onerandola dell’impugnazione nel termine decadenziale.

L’irricevibilità dei motivi aggiunti non determina tuttavia l’improcedibilità del ricorso principale. La nota impugnata possiede un autonomo contenuto lesivo, proiettato nel futuro: essa cristallizza la mancata indizione delle procedure di evidenza pubblica, condizione che permane attuale dopo la cessazione degli effetti della proroga al 31.12.2025, sicché l’interesse della ricorrente risulta semmai consolidato.

Nel merito, la nota è illegittima. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, recepito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021, secondo cui il condizionamento dell’avvio delle gare all’approvazione di atti interni contrasta con i principi di parità di trattamento e non discriminazione. La retrocessione del procedimento, conseguente all’annullamento dei subingressi, non può riattivare la durata ormai esaurita della concessione originaria né esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di avviare le procedure competitive. L’effetto conformativo impone al Comune di provvedere senza ulteriore dilazione, disapplicando le norme interne contrastanti. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate con la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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