Effetto conformativo del giudicato amministrativo e riedizione del potere (Cons. Stato n. 5432 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento fondato su un vizio di motivazione vincola l’amministrazione sul quomodo e non sul quid del percorso decisorio. L’effetto conformativo impone di riesercitare il potere con modalità argomentative non reiterative del vizio accertato, ma non preclude di per sé un esito identico a quello annullato. Il vincolo non vieta il riferimento ai medesimi criteri già giudicati illegittimi, bensì il loro utilizzo con le stesse modalità illogiche censurate. Ne consegue che la riedizione del potere che espliciti la metodologia e i calcoli, offrendo una motivazione specifica e articolata, non viola né elude il giudicato, restando riservata al giudizio di merito la valutazione di autonoma legittimità del nuovo provvedimento.

Il Fatto

Una società gestore di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale otteneva dal TAR Lombardia, con sentenza n. 1137 del 2024, l’annullamento parziale di provvedimenti regionali in materia di maggiorazioni tariffarie riferite all’anno 2018. La decisione accoglieva l’ottavo e il nono motivo per difetto di motivazione, annullando il decreto regionale nella parte in cui calcolava gli incrementi considerando solo alcune unità operative universitarie e solo una parte dei dimessi lombardi.

La società proponeva poi ricorso per ottemperanza, deducendo che il nuovo decreto regionale avesse reiterato i medesimi paradigmi valutativi già censurati. Il TAR, con sentenza non definitiva n. 3827/2025, respingeva la domanda di nullità per violazione del giudicato e, previa conversione del rito, rinviava alla pubblica udienza per l’esame delle ulteriori censure. Avverso tale pronuncia la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione del contenuto del giudicato. La sentenza ottemperanda aveva accolto il ricorso esclusivamente per difetto di motivazione, annullando il decreto perché il calcolo degli incrementi tariffari era contraddittorio e illogico nel suo specifico utilizzo. Il vincolo conformativo così perimetrato riguardava il modo dell’agire amministrativo, non la spettanza del bene della vita.

Su questa base il Collegio respinge la tesi dell’appellante secondo cui il giudicato avrebbe imposto di rivedere i conteggi senza poter riutilizzare gli elementi già ritenuti paradigmi inidonei. La riedizione del potere conforme all’effetto conformativo deve tenere conto delle indicazioni del giudicato ma anche della fattispecie nel suo complesso, tanto più in un settore caratterizzato da plurimi profili di bilanciamento tra esigenze antagoniste.

Il passaggio centrale è la distinzione tra quomodo e quid. Il vincolo nascente dal giudicato implica che l’amministrazione non potesse reiterare i criteri nel modo in cui lo aveva fatto con il provvedimento annullato, non che non potesse in assoluto farvi riferimento. La circostanza che il nuovo provvedimento giunga al medesimo approdo decisionale non è quindi sintomatica di elusione, poiché il giudicato non conteneva alcun accertamento sull’effettiva spettanza di quanto richiesto.

Quanto alla doglianza di omessa pronuncia, la Corte osserva che, una volta esclusa la fondatezza della pretesa esecutiva per ragioni attinenti alla sua impostazione e alla corretta ricostruzione dell’effetto conformativo, ogni altro argomento resta assorbito e comunque precluso dalla decisione. Il decreto regionale aveva chiarito di avere confermato le precedenti determinazioni esplicitando metodologia e calcoli; se tale esplicitazione sia effettivamente esente da vizi è questione riservata al seguito del giudizio di primo grado.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *