Nessun prolungamento di servizio per la sospensione da decadenza dichiarativa (C.G.A.R.S. n. 347 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego oltre i limiti di età, previsto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, presuppone un nesso di conseguenzialità tra la sospensione dal servizio o il collocamento anticipato in quiescenza e un procedimento penale conclusosi con proscioglimento o archiviazione. La disposizione non è applicabile, nemmeno in via analogica, all’ipotesi di decadenza dalla nomina disposta per violazione degli obblighi dichiarativi di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, che opera in modo autonomo e indipendente dall’esito del procedimento penale. Il principio della restitutio in integrum è soddisfatto quando l’amministrazione ricostruisce la carriera, giuridica ed economica, senza soluzione di continuità e con il pagamento degli arretrati; il riconoscimento di un ulteriore periodo di servizio costituirebbe una sovracompensazione estranea alla ratio restitutoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura di selezione indetta da un Ateneo per la chiamata a professore di seconda fascia, risultando destinatario della chiamata e assumendo servizio dal 1° ottobre 2021. Era poi stato destinatario di una contestazione disciplinare per non aver dichiarato, ai fini del reclutamento, sentenze di condanna e carichi pendenti.
Con successivi decreti rettorali l’Ateneo aveva annullato in autotutela il provvedimento di individuazione e disposto la cessazione dal servizio. Tali atti erano stati annullati dal giudice amministrativo, con conferma in appello, e la posizione del ricorrente era stata ricostruita con reintegro dal 26 settembre 2023. Un ulteriore decreto aveva poi disposto la cessazione dal ruolo di professore per raggiunti limiti di età al 31 ottobre 2025. Il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, invocando la restitutio in integrum e il diritto di cessare dal servizio il 22 settembre 2027. Il TAR respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla lettera dell’art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, che riconosce il prolungamento o il ripristino del rapporto solo quando la sospensione o il collocamento anticipato in quiescenza siano collegati a un procedimento penale definito con proscioglimento o archiviazione. Il presupposto è dunque un vincolo di conseguenzialità tra iniziativa penale e vicenda lavorativa.
Nel caso esaminato tale collegamento manca. La cessazione del rapporto non trovava causa nell’esito dei procedimenti penali non dichiarati, ma esclusivamente nella stessa omissione dichiarativa, autonomamente considerata. La determinazione espulsiva è stata adottata per la violazione degli obblighi dichiarativi imposti dal d.P.R. n. 445 del 2000, rilevante di per sé ai fini dell’instaurazione e della prosecuzione del rapporto. L’applicazione estensiva della disciplina alla decadenza ex art. 75 del medesimo d.P.R. è esclusa dall’esegesi letterale e sistemica della norma.
La Corte esamina poi la dedotta violazione della restitutio in integrum, che ritiene infondata anche in fatto. È rimasta incontestata l’affermazione secondo cui l’Ateneo aveva già realizzato la reintegrazione, riconoscendo la nomina a professore di seconda fascia senza soluzione di continuità, con la medesima decorrenza giuridica ed economica originaria e il pagamento degli arretrati. Se l’obbligo dell’amministrazione è di porre il lavoratore nella situazione in cui si sarebbe trovato senza la violazione, tale esito è stato conseguito: riconoscere un ulteriore periodo di servizio darebbe luogo a una sovracompensazione non prevista dalla norma.
Sono respinti anche i motivi sulla pretesa violazione del diritto al lavoro. La monetizzazione del periodo non lavorato non lede il diritto al lavoro, qualificato dalla Corte costituzionale come fondamentale diritto di libertà della persona umana: se una lesione fosse configurabile, essa risiederebbe nell’omissione della compensazione economica e contributiva, qui invece garantita. Il lavoratore che conservi integralmente trattamento economico e contributivo non può invocare la violazione del diritto al lavoro.
Quanto agli ultimi motivi, la Corte esclude elementi invalidanti la decisione e lascia salva ogni iniziativa risarcitoria per l’asserito ritardo dell’amministrazione, ove ne sussistano i presupposti. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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