Scatti stipendiali rilevano per indennità buonuscita forze polizia militari (TAR Sicilia n. 2029 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Tale disposizione continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che non innova il regime previgente ma ne sottolinea la perdurante vigenza. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La natura retributiva dell’indennità di buonuscita impone la commisurazione all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., senza che l’equilibrio di bilancio possa porsi come limite alla giusta retribuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri ed è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto previdenziale si è costituito in giudizio. La controversia è stata discussa all’udienza pubblica del 9 giugno 2026 e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia è stata ritualmente instaurata. Sul merito, il ricorso è accolto.

L’applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 a coloro che siano collocati a riposo con i requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile è stata ripetutamente affermata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. n. 770 del 2022, C.G.A.R.S. dal n. 471 al n. 487 del 2023, Cons. Stato n. 10524 e n. 10916 del 2023). Il Tribunale condivide tale orientamento e richiama l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che si applica a tutte le forze di polizia a ordinamento militare in ragione della propria collocazione nel codice.

Il Collegio si sofferma anche sulla domanda di collocamento in quiescenza, che l’ente previdenziale assumeva decaduta per il decorso del termine del 30 giugno. Tale termine, secondo il giudice d’appello richiamato, non è di decadenza, ma costituisce un onere per l’interessato, riferendosi alla sola tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare la diversità di trattamento tra chi presenta l’istanza nel termine e chi nelle annualità successive.

Non sussistono dubbi di compatibilità costituzionale. L’indennità di buonuscita, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, ai sensi dell’art. 36 Cost., deve essere commisurata all’ultima retribuzione. Non può assumersi quale tertium comparationis l’art. 52 del d.p.r. n. 1093/1972, che individua i requisiti di anzianità per la pensione dei militari. La copertura finanziaria risulta poi esistente nell’art. 1 del d.l. n. 387/1987, che va riferito a tutti i beneficiari della normativa di favore; in ogni caso l’equilibrio di bilancio non può limitare la giusta retribuzione.

È invece disattesa la richiesta di rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi. Il divieto di cumulo, introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, impedisce di riconoscere la rivalutazione unitamente agli interessi legali, salvo che essa non sia superiore alla somma dovuta per interessi, ipotesi non documentata nella specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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