Ottemperanza al giudicato civile sull’indennità sostitutiva delle ferie dei docenti (TAR Piemonte n. 1610 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una sentenza civile di condanna dell’Amministrazione può agire per l’esatta esecuzione del giudicato una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La conformità all’originale attestata dal cancelliere ai sensi dell’art. 475 c.p.c. è sufficiente a integrare il titolo esecutivo, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dopo il 28.02.2023. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta sin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, che può delegare a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versarle l’indennità sostitutiva per ferie non godute relative a quattro anni scolastici, oltre interessi.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il credito in linea capitale ammontava a € 5.412,52, mentre il Ministero aveva accreditato solo € 2.840,16 con il cedolino di luglio 2025. Da qui la domanda di integrale esecuzione, con pagamento della differenza di € 2.572,36 e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’omissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, norma da leggere in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale in data 12.06.2025. Alla data di proposizione del ricorso era dunque infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa integrale esecuzione del giudicato.

Su queste basi il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che il potere del commissario non è vincolato alle sue ordinarie attribuzioni: la delega può essere conferita a qualunque dirigente o funzionario idoneo, anche di altro Dipartimento, per evitare che mutamenti interni di competenze diventino ulteriore motivo di ritardo. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o altri disponibili, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Infine, rilevata la serialità dell’inadempimento ministeriale, il TAR ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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