Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 468 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte. Il ricorso è procedibile quando sia decorso, tra la notificazione della sentenza e la sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’inerzia serbata dall’Amministrazione, costituitasi solo formalmente senza opporre ragioni contrarie, integra inottemperanza e giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il termine assegnato per l’esecuzione decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione, con nomina del Commissario ad acta per il caso di inutile decorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, con condanna alle spese. La pronuncia è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito; il Ministero ha depositato memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, sicché la domanda è ammissibile.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non ha ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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