Ottemperanza per spese legali distratte e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3730 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, l’assegnazione alla pubblica amministrazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non esime l’amministrazione dall’obbligo di provvedere spontaneamente al pagamento delle somme liquidate in sentenza, ivi comprese quelle distratte in favore del difensore antistatario. Decorso inutilmente il termine, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. In presenza di pagamento intervenuto nel corso del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte del credito soddisfatta, mentre il ricorso resta fondato per la parte residua.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con le sentenze n. 5315/2024 e n. 3114/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “carta elettronica” ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le sentenze erano state notificate all’amministrazione, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto ai pagamenti. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione aveva corrisposto le somme relative alla carta docente, ma non aveva versato i compensi del difensore antistatario, liquidati nella sentenza n. 3114/2025 in complessivi euro 500,00 oltre accessori. La parte ricorrente aveva pertanto limitato l’azione di ottemperanza alla sola parte delle spese legali non corrisposte, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato come, rispetto al titolo esecutivo, ormai passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non solo non aveva effettuato i pagamenti nei termini, ma che una parte del credito era stata soddisfatta solo successivamente alla instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Quanto alla parte del credito relativa alle somme per la carta docente, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione documentato l’avvenuto pagamento in favore della ricorrente. Per la parte residua, concernente i compensi professionali spettanti al difensore antistatario, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato contestazioni né sull’an né sul quantum del credito, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Sulla base di tali presupposti, il TAR ha accertato l’inottemperanza del Ministero limitatamente al pagamento delle spese legali distratte, ordinando all’amministrazione di provvedere integralmente entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventualità di un ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, avrebbe dovuto dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
La condanna alle spese di lite ha seguito la soccombenza, con liquidazione in euro 500,00 oltre accessori, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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