Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Veneto n. 1391 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Tale beneficio economico va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché il comma 1 della disposizione lo attribuisce espressamente anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai predetti scatti. L’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non produce alcun effetto estintivo del diritto, in mancanza di una previsione normativa espressa in tal senso.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età, con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ritenevano pertanto di avere diritto, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio, al computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
L’INPS non aveva computato il beneficio, elaborando un prospetto di liquidazione di segno opposto. I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di ricalcolo il 21 novembre 2023, rimasta senza risposta. Avverso il silenzio serbato dall’ente previdenziale hanno proposto ricorso, affidato alla violazione e falsa applicazione della citata disposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le due eccezioni dell’ente resistente: la legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza e la decadenza dal diritto per il decorso del termine del 30 giugno. Entrambe sono infondate.
Sul primo punto il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, senza che alcuna pretesa patrimoniale possa essere esercitata verso le amministrazioni di appartenenza per l’erogazione del TFS.
Sul secondo, il Collegio osserva che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa. Il rispetto del termine è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel merito il motivo di gravame è fondato. Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, sez. II, n. 9997 del 2023, che ha ripercorso il quadro normativo: la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia, in ragione della funzione della disposizione. Il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio.
Quanto all’art. 4 d.lgs. 165/1997, il Collegio precisa che esso si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti. La domanda va dunque accolta, con condanna dell’ente previdenziale alla rideterminazione dell’indennità mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sull’importo maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, calcolati solo sulle tranche di liquidazione già scadute. Le spese sono poste a carico dell’ente resistente.
Nota della Redazione
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