Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Campania n. 4049 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione scolastica al pagamento della somma destinata all’acquisto di beni e servizi formativi mediante buono elettronico, quando il relativo giudicato non sia stato attuato. L’accoglimento del ricorso impone la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta dotato di facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, se stabilita in misura pari agli interessi legali, non è manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1222/2024 del 16 maggio 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio. Il ricorso è notificato e depositato il 12 dicembre 2025, sul presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.
La ricorrente deduce la mancata esecuzione del giudicato e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine. In caso di ulteriore inerzia, domanda la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si costituisce con atto di stile, senza allegare elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro in materia di carta del docente. La vicenda arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione, pur condannata al pagamento mediante buono elettronico, non ha dato esecuzione alla pronuncia.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento della fondatezza del ricorso. L’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi. Il giudice amministrativo constata quindi l’inerzia e ne trae la conseguenza dell’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Sul piano del contenuto dell’ordine, il Collegio fissa all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per procedere all’esecuzione. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. L’incarico si ancora all’art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6.
Il secondo passaggio riguarda la penalità di mora. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo cui il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Su questa base l’amministrazione è condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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