Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1049 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo può esercitare il proprio potere anche oltre i limiti delle ordinarie attribuzioni e funzioni rivestite nell’amministrazione di appartenenza, e può delegare lo svolgimento dell’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche appartenente ad altra articolazione della medesima amministrazione, a prescindere dai rapporti gerarchici. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio e si cumula con gli interessi legali già disposti dal giudicato civile, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha azionato davanti al TAR il giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in suo favore. La sentenza civile era stata notificata all’amministrazione per via telematica e non era stata ottemperata.

Con ricorso per ottemperanza, la parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, disposizione da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 149/2022, che ha soppresso l’esigenza della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato al Ministero presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’inottemperanza non è stata contestata.

Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega.

La parte più significativa della pronuncia riguarda l’ampiezza dei poteri commissariali. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del commissario nell’amministrazione di appartenenza. Può essere nominato commissario qualunque soggetto pubblico, o anche privato, con competenze adeguate. La facoltà di delega può dunque essere esercitata a favore di qualunque altro soggetto dell’amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento e delle relative Direzioni generali. La finalità dichiarata è impedire che modifiche delle competenze interne, nella stessa amministrazione già inadempiente, diventino ulteriore motivo di ritardo.

Quanto alle modalità di adempimento, il commissario o il delegato potranno impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, da cumularsi con gli interessi già disposti dal giudicato, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza; il dies ad quem dall’adempimento tardivo o dall’efficacia della nomina commissariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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