Sei scatti stipendiali anche per il personale in congedo a domanda (TAR Veneto n. 1392 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno, previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, spettano anche al personale delle Forze di Polizia collocato in congedo a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile di cui al comma 2. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non è perentorio e dal suo superamento non deriva alcun effetto decadenziale, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. La nozione di Forze di Polizia è ampia e comprende gli appartenenti ai corpi ad ordinamento civile e militare. La prescrizione del diritto non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
I ricorrenti sono ex militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza a domanda per il maturamento dei requisiti anagrafici e di servizio. Essi chiedono l’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, nella misura del 2,50% ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione percepita.
L’INPS ha respinto le singole istanze di ricalcolo, sostenendo che i benefici non sono assistiti da versamento contributivo e che gli oneri ricadono sul bilancio dello Stato. I ricorrenti hanno quindi impugnato le note di diniego e i fogli di calcolo, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità di buonuscita.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza. L’eccezione è accolta: il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in tema di corretta erogazione del trattamento di fine servizio è l’Istituto previdenziale, nei cui soli confronti va instaurata la controversia, senza rilievo per gli atti endoprocedimentali connessi alla liquidazione. Il Ministero è quindi estromesso dal giudizio.
È invece respinta l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, perché è funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Si tratta di un onere che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa, non di un termine a pena di decadenza.
È respinta anche l’eccezione di prescrizione, perché il dies a quo non coincide con la cessazione dal servizio, ma con la data in cui la pretesa può essere concretamente fatta valere, ovvero l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, con natura interruttiva riconnessa al pagamento rateale. L’INPS, su cui gravava l’onere della prova, non ha documentato la data di pagamento dell’ultima rata e non ha provato il decorso del quinquennio.
Nel merito, il Collegio richiama un orientamento consolidato secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti dell’art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. La nozione di Forze di Polizia è ampia e ricomprende i corpi ad ordinamento civile e militare, poiché l’art. 1 d.l. n. 387/1987 estende i benefici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
Il TAR respinge infine le questioni di costituzionalità prospettate dall’INPS. Il richiamo all’art. 81 Cost. è inconferente, perché detta principi al legislatore in tema di bilancio e non può ritenersi violato da una limitata normativa recante benefici economici. Non sussiste nemmeno contrasto con l’art. 3 Cost., mancando una manifesta irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti e accertamento del diritto al ricalcolo. Sugli importi spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza dell’INPS.
Nota della Redazione
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