Sei scatti stipendiali anche per la quiescenza volontaria oltre il termine (TAR Lazio n. 10053 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal secondo comma della disposizione, non ha natura perentoria e il suo superamento non determina alcuna decadenza, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso. La perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia ad ordinamento militare è confermata dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, sicché non può trovare accoglimento un’interpretazione costituzionalmente orientata volta a escludere l’istituto in ragione della sostenibilità del sistema previdenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alle forze di polizia civili e/o militari e oggi in congedo, erano andati in pensione a domanda avendo superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Con il ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio, essi chiedevano l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS si costituiva deducendo l’infondatezza del ricorso e, in via preliminare, sollevando eccezioni in ordine al possesso dei requisiti da parte di alcuni ricorrenti e prospettando una questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento, confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238. La lettura combinata del primo e del secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ha condotto il Tribunale a ritenere la fattispecie dei ricorrenti perfettamente attagliata alla previsione normativa: essi, infatti, avevano maturato i requisiti anagrafico e contributivo richiesti per il collocamento a riposo a domanda.
Quanto all’eccezione fondata sul mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di quiescenza, il TAR ha osservato che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Il Collegio ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui il rinvio alle condizioni da possedere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo dell’interessato e non agli oneri procedimentali; l’ambiguità della disposizione non consente, comunque, di far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale.
Il Tribunale ha poi disatteso l’eccezione di incostituzionalità, sollevata in modo generico, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023. Il giudice d’appello ha chiarito che l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 non solo non ha innovato ma ha sottolineato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto; in presenza di una espressa previsione di legge non è utilizzabile l’attività interpretativa, anche costituzionalmente orientata, per attribuire alla norma un contenuto opposto.
Quanto alla posizione di alcuni ricorrenti, il Collegio ha accertato, sulla base dei modelli 5007, che essi avevano maturato un’anzianità contributiva superiore ai 35 anni di servizio utile alla data del pensionamento, con conseguente rigetto della relativa eccezione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con la declaratoria del diritto ai benefici economici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, con corresponsione dei soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto previdenziale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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