Servizio opzionale non dettagliato nell’offerta tecnica e nel PEF: esclusione (TAR Lombardia n. 3792 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, i requisiti minimi delle prestazioni previsti dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione, e non una mera modalità esecutiva. Il concorrente che ometta di rappresentare nell’offerta tecnica e nel PEF un servizio opzionale disciplinato dal bando e dal capitolato — quando l’omissione non consente alla stazione appaltante di valutare adeguatezza, coerenza e sostenibilità dell’offerta — presenta una carenza essenziale che integra un aliud pro alio. Ne consegue l’esclusione dalla gara, anche in assenza di una comminatoria espulsiva espressa. La natura eventualmente opzionale della prestazione non esonera dall’onere di rappresentazione dettagliata del servizio, di cui alla lex specialis.
Il Fatto
Il Comune di Carugate, in qualità di centrale di committenza, indiceva una procedura aperta per la concessione del servizio di ristorazione scolastica e sociale in favore del Comune di Pessano con Bornago, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e valore stimato comprensivo dell’opzione di modifica.
All’esito della gara si classificava prima la società controinteressata e seconda la ricorrente. La stazione appaltante approvava l’aggiudicazione con determina del Responsabile di Settore, dandone comunicazione agli altri operatori. Dopo il rilascio parziale dei documenti, la seconda graduata proponeva ricorso e, successivamente, motivi aggiunti dopo l’ostensione integrale, deducendo la mancata esclusione della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti. Richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 8601 del 2025; Sez. VII, n. 9150 del 2024; Sez. VI, n. 3299 e n. 2058 del 2020; Sez. V, n. 4126 del 2017), il TAR afferma che i motivi aggiunti propri sono ammissibili se introdotti nel termine decadenziale di trenta giorni dal art. 120 cod. proc. amm. e dall’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, anche quando comportino mutatio o emendatio libelli.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il disciplinare di gara e il capitolato prevedevano che nel prezzo fossero compresi il servizio di mensa e il servizio opzionale di refezione presso i centri estivi, disciplinato dall’art. 189, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Il servizio estivo era definito con dettaglio quanto a frequenza, orario, numero di pasti, durata e sede di esecuzione.
La controinteressata non ha inserito né dettagliato tale servizio nell’offerta tecnica, nella tabella di Gantt allegata e nel PEF, in violazione degli artt. 16, 17 e 21 del Disciplinare. Secondo il Collegio, la natura opzionale della prestazione non esclude l’onere di rappresentazione: solo la descrizione consente alla stazione appaltante di valutare personale dedicato e costi, garantendo il giudizio di adeguatezza e sostenibilità dell’offerta.
Il TAR richiama i principi consolidati: le caratteristiche essenziali e indefettibili della lex specialis sono condizione di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7882 del 2022); l’offerta tecnica deve essere improntata a massima linearità e chiarezza; l’offerta priva dei requisiti minimi integra un aliud pro alio che comporta esclusione anche senza clausola espulsiva (Cons. Stato, Sez. V, n. 1486 del 2022). Il Collegio richiama inoltre il parere del MIT n. 2644 del 2024, che estende alle prestazioni opzionali i medesimi oneri dichiarativi.
Respinge le difese delle resistenti: il servizio estivo era sufficientemente dettagliato per essere offerto, e non è sovrapponibile al servizio ordinario per sede di esecuzione e numero di utenti. L’aggiudicazione è quindi annullata e l’aggiudicazione spetta alla ricorrente. Non vi è luogo a provvedere sull’inefficacia del contratto, non risultando stipulato. Spese compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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