Scatti stipendiali computabili sul TFS anche in caso di cessazione a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 5 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, vanno computati nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare collocato in quiescenza a domanda, purché abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Non si applica, ai fini del TFS, l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, dettato per la sola base pensionabile. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non determina alcuna decadenza, in assenza di espressa previsione normativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato fino all’agosto 2021, quando è stato collocato in congedo a domanda, dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS ha approvato il collocamento in quiescenza e corrisposto la pensione ordinaria di anzianità.

Nel liquidare il trattamento di fine servizio, l’Istituto ha però omesso il computo dei sei scatti stipendiali. Il ricorrente, dopo una diffida rimasta senza esito, ha impugnato il provvedimento di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti e al pagamento delle differenze maturate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ribadendo che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente Ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere rivolta all’Amministrazione di appartenenza.

Disattesa anche l’eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui un effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa: il termine serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale si allinea al revirement del giudice d’appello, recependo l’esegesi di un quadro normativo complesso e non privo di incoerenze sistematiche. Il percorso ricostruttivo muove dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973, passa per l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224 del 1986 e per l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, fino all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.

Il punto decisivo attiene all’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 da parte del d.lgs. n. 66 del 2010. Il Collegio esclude che tale abrogazione possa ripristinare la vigenza del testo originario dell’art. 1, comma 15-bis, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’istituto della reviviscenza ha carattere eccezionale e non opera in assenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 13 del 2012.

Quanto all’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, il Tribunale rileva che esso si limita a confermare la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il calcolo del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, infine, disciplina i soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Accolta la domanda, l’INPS è condannato alla liquidazione della maggior somma, con spese di lite a carico dell’Istituto soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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