Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1372 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Verificata l’inerzia e l’assenza di contestazione dell’obbligo, il Tribunale ordina all’Ente di dare completa esecuzione al titolo entro il termine fissato in motivazione. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi. All’organo commissariale, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non è liquidato alcun compenso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che condannava l’Amministrazione ad assegnare loro, per gli anni di riferimento, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, o altro strumento equivalente, con accredito delle relative somme. La sentenza è stata notificata il 27.03.2025, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Poiché il titolo è rimasto inadempiuto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla completa esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, dotato di efficacia esecutiva, e la sua mancata esecuzione. Ha dato atto del passaggio in giudicato del titolo e del decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure esecutive per i provvedimenti comportanti obbligo di pagamento.
La pretesa dei ricorrenti è risultata adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato assolvimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Questa mancata contestazione ha consolidato il quadro probatorio e ha reso non controversa la sussistenza dell’obbligo.
Il ricorso è stato pertanto accolto. L’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Tribunale ha così dato ingresso alla domanda di esecuzione in forma specifica, modulando il termine in ragione dell’organizzazione amministrativa.
Per l’eventualità di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario delegato. Il Commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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