Scatti stipendiali ai fini TFS per forze di polizia a ordinamento militare (TAR Veneto n. 819 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le forze di polizia a ordinamento militare i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, restando estranea a tale computo la disciplina dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che opera ai soli fini della base pensionabile. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non determina alcuna decadenza dal beneficio in mancanza di previsione normativa espressa.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, ha prestato servizio sino al pensionamento, intervenuto a domanda, avendo maturato alla data del collocamento in quiescenza 41 anni di servizio utile e 55 anni di età. Nel determinare il trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Il militare ha presentato istanza di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, rimasta senza risposta entro i trenta giorni. Ha quindi impugnato il silenzio dell’ente, deducendo la violazione e falsa applicazione della disposizione summenzionata. L’INPS si è costituito chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione di appartenenza ed eccependo la decadenza dal diritto per decorso del termine di presentazione della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni dell’ente resistente e le ritiene entrambe infondate. Quanto alla legittimazione passiva, richiama l’orientamento secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’amministrazione di appartenenza per l’erogazione del trattamento di fine servizio.
Quanto alla decadenza, il Tribunale osserva che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa: il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel merito, il Collegio si richiama alla pronuncia del Cons. Stato n. 9997 del 2023, che ha ricostruito il quadro normativo. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Il comma 1 attribuisce sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, invece, opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Sulla base dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, per tutte le forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Irrilevante è la circostanza che la norma codicistica si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre la disposizione del 1987 disciplini l’indennità di buonuscita, poiché il richiamo normativo comporta comunque l’assunzione della relativa disciplina.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale annulla il prospetto di liquidazione, accerta il diritto ai benefici economici e condanna l’ente previdenziale a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti. Su tale maggiore importo decorrono gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, computati sulle sole tranche di liquidazione già scadute. Le spese sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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