Sei scatti stipendiali anche al collocato a riposo a domanda (TAR Veneto n. 817 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Il beneficio economico dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, che sia collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. La mancata presentazione della domanda entro il termine non determina alcuna conseguenza preclusiva, né giustifica una disparità di trattamento tra chi presenta istanza nell’anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta negli anni successivi.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alle Forze di Polizia, è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato più di cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini pensionistici. Il Ministero dell’Interno, con nota del 12 ottobre 2023, ha rideterminato il trattamento di fine servizio escludendo dal calcolo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha impugnato la nota e il provvedimento di liquidazione trasmesso all’Inps, chiedendo l’accertamento del diritto ai benefici economici e la condanna dell’istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Si è costituito in giudizio il solo Inps, resistendo e deducendo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps. Il termine del 30 giugno non è un termine decadenziale, ma un semplice onere per l’interessato, che incide sulla sola tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo. Richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 2023, si osserva che il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Il Collegio esclude che la presentazione della domanda entro il 30 giugno incida in modo esclusivo sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, non rinvenendosi una ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta l’istanza nell’anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta dopo. Solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine giustificherebbe tale diversità, non superabile con interpretazione costituzionalmente orientata, secondo il principio espresso dalla Corte cost. n. 356 del 1996 e dalla Corte cost. n. 151 del 2019.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che cessi dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico, per inabilità o per decesso, una rivalutazione pari al 15%, equivalente a sei scatti stipendiali, utile ai fini del trattamento di fine servizio. Il comma 2 prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente: il beneficio spetta anche a chi sia collocato in quiescenza a domanda, con il duplice requisito dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile.
Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che riconosce il beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresa la Polizia Penitenziaria collocata in congedo a domanda, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023, TAR Salerno, Sez. III, n. 1050 del 2024 e TAR Lombardia, Milano, n. 866 del 2022. Accoglie pertanto il ricorso, dichiarando il diritto ai sei scatti contributivi tra le voci computabili per la liquidazione del trattamento di fine servizio. Sugli importi spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Le sollevate questioni di legittimità costituzionale non sono coltivate. La Corte richiama Cons. Stato n. 3914 del 2023, secondo cui l’estensione dei sei scatti non è avvenuta in assenza di norma ma in applicazione di un coacervo di disposizioni, con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 81 Cost., e Cons. Stato n. 10916 del 2023, che esclude il contrasto con l’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali.
Nota della Redazione
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