Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 3475 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il termine per la presentazione della parcella, a pena di decadenza, decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, otteneva dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscergli il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, oltre al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario.

La sentenza veniva notificata e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché l’Amministrazione persisteva nell’inadempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il giudice precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non al deposito della relazione. Il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura PAT. Disposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine al soddisfo o alla scadenza del termine.

Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità. Nel dispositivo il Collegio accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione del titolo, condanna l’Amministrazione alla penalità di mora e alle spese, con attribuzione al procuratore antistatario, e nomina commissario ad acta il Dirigente della struttura ministeriale competente o un funzionario delegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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