Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Veneto n. 815 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma integra un semplice onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. La sua inosservanza non preclude il riconoscimento dei sei scatti stipendiali utili alla base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il beneficio spetta anche al personale delle Forze di Polizia, a ordinamento civile o militare, cessato dal servizio per dimissioni volontarie, ove sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La maggiorazione è computabile nella liquidazione dell’indennità di buonuscita e su di essa maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti sono ex appartenenti alle Forze di Polizia, congedati a domanda, con più di 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e la decadenza per mancata presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione, l’unico obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, che resta quindi l’unico legittimato passivo. Quanto al termine del 30 giugno, la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza: il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza secondo cui quel termine è un onere per l’interessato e incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.
La Corte osserva che il comma 3 della disposizione lascia intendere che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo dalla data di presentazione dell’istanza. Non si rinviene, del resto, una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una disparità non suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia una rivalutazione pari al 15%, equivalente a sei scatti stipendiali del 2,5% dello stipendio, utile alla quantificazione del trattamento di fine servizio; l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riconosce il medesimo beneficio nel trattamento di pensione dei militari. Il comma 2 configura una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto al comma 1, sicché la maggiorazione spetta anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti anagrafici e di servizio.
Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che riconosce il beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare, compresi coloro che sono collocati in congedo a domanda, e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti fra le voci computabili per la liquidazione del trattamento di fine servizio. Sugli importi spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Le questioni di costituzionalità prospettate dall’Istituto non meritano di essere coltivate. Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’estensione dei sei scatti non è avvenuta in assenza di una specifica norma e non si pone in contrasto con l’art. 81 Cost., né con l’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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