Sei scatti stipendiali nel TFS per il personale delle forze di polizia (TAR Lombardia n. 1583 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, va interpretato nel senso che nel calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile devono computarsi sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, anche in caso di collocamento a riposo a domanda. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come decadenziale e la sua ambiguità impedisce di farne derivare conseguenze preclusive. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza del testo originario dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Sovrintendente Capo, è stato collocato a riposo su propria domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non ha computato nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento del maggiore importo dovuto. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta decadenza, mentre l’Amministrazione dell’Interno ha dedotto il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ribadendo che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine servizio è il competente Ente previdenziale. Ha invece accolto la richiesta di estromissione del Ministero dell’Interno.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’istituto dei sei scatti è applicabile anche al personale che cessa dal servizio a domanda, in coerenza con le pronunce del Giudice amministrativo di appello, tra cui Cons. Stato, II, n. 2884 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 209 del 2023.

Quanto alla reviviscenza delle norme abrogate, il Collegio ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia fatto rivivere il testo originario dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La reviviscenza è istituto di carattere eccezionale, ammissibile solo quando desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, senza introdurre un regime diverso dal punto di vista temporale o soggettivo.

Sul piano dell’onere decadenziale, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dell’INPS. Il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale e la sua funzione è quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’ambiguità della disposizione non consente quindi di farne derivare conseguenze preclusive. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, previa estromissione del Ministero dell’Interno e con compensazione delle spese, salvo il contributo unificato a carico dell’Ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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