Illegittima la non abilitazione ASN fondata solo sulla collocazione editoriale (TAR Lazio n. 7903 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, il giudizio della Commissione deve esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo le ragioni per le quali attribuisce o denega l’abilitazione. È illegittimo il provvedimento di non abilitazione che, pur avendo il candidato conseguito valutazioni positive su tutti i criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016 ad eccezione della collocazione editoriale, ometta di indicare quali e quante pubblicazioni presentino una collocazione inidonea. La motivazione fondata su espressioni stereotipate e non individualizzanti, come il riferimento al numero insufficiente di pubblicazioni “su sede editoriale almeno buona”, non consente di comprendere le ragioni della prevalenza del giudizio negativo sugli altri parametri positivi e determina l’annullamento del provvedimento, con obbligo di riesame dei soli profili valutati negativamente da parte di una Commissione in diversa composizione.

Il Fatto

Un ricercatore a tempo determinato di tipo B, inquadrato nel settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni), impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia. Il candidato, pur avendo raggiunto i requisiti prescritti dal bando e ottenuto il riconoscimento di almeno tre titoli, era stato giudicato non abilitato perché “il numero di pubblicazioni su sede editoriale almeno buona per il settore concorsuale non è sufficiente”. Con il ricorso lamentava la carenza di motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, ritenuti generici, contraddittori e privi di riferimenti alle specifiche pubblicazioni esaminate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010, il D.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016. Ha evidenziato che la valutazione della maturità scientifica del candidato è affidata alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo”, come già affermato da TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4.5.2020 n. 4617, citato in sentenza.

Il Tribunale ha poi esaminato il giudizio impugnato, rilevando un evidente difetto di motivazione. La Commissione aveva espresso valutazioni sufficienti o adeguate sui criteri relativi alla coerenza delle pubblicazioni, all’apporto individuale, alla qualità della produzione scientifica, al numero e alla continuità della produzione, nonché alla rilevanza delle pubblicazioni. Unico profilo negativo era la collocazione editoriale. Tuttavia, il giudizio non indicava quali e quante pubblicazioni presentassero una sede editoriale inidonea, limitandosi a una formula laconica e non individualizzante, applicabile a qualunque candidato di qualsiasi procedura di abilitazione.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la motivazione del giudizio di abilitazione non può fondarsi su “espressioni stereotipate, vaghe e generiche”, citando le sentenze TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 6075 del 25.03.2025, TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 4377 del 27.02.2025 e TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 2585 del 04.02.2025. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà intrinseca dell’impianto motivazionale, dal momento che non era dato comprendere perché la valutazione negativa della collocazione editoriale dovesse prevalere sulle sufficienze conseguita sui restanti criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016.

Quanto ai giudizi individuali dei singoli commissari, il Tribunale li ha ritenuti parimenti lacunosi e pressoché identici nel tenore letterale, tali da non poter integrare le carenze del giudizio collegiale. La Commissione non aveva assunto alcun obbligo di valutazione analitica delle pubblicazioni, omettendo anche solo di documentare, a titolo esemplificativo, le ragioni dell’insufficienza riscontrata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del giudizio di non abilitazione nel solo limite della valutazione delle pubblicazioni. Il Tribunale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., ha ordinato il riesame della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni (trenta per la nomina dei commissari e sessanta per il nuovo giudizio), limitando la rivalutazione alle sole pubblicazioni e facendo salve le valutazioni positive già espresse sui titoli. Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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