Legittimazione del difensore antistatario all’ottemperanza delle spese di lite (TAR Lombardia n. 2680 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. è l’unico soggetto legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza alla statuizione di condanna alle spese emessa dal giudice amministrativo. La distrazione instaura un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso e nei limiti della somma liquidata dal giudice. Ne consegue che il difensore antistatario è legittimato, in proprio, a intimare il precetto e ad agire in executivis. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il ricorso per ottemperanza è fondato e va nominato il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Due difensori, procuratori antistatari, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a due sentenze del TAR Lombardia con cui l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori per ciascun titolo, con distrazione in favore dei medesimi difensori.

I ricorrenti agiscono in proprio, avendo conseguito il riconoscimento delle spese in qualità di procuratori antistatari. Deducono il mancato pagamento, anche parziale, nonostante il passaggio in giudicato dei titoli e la loro rituale notificazione, e chiedono l’esecuzione del giudicato amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della legittimazione attiva. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito, osserva che per effetto della distrazione delle spese processuali ex art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello intercorrente tra i contendenti.

Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Nel caso concreto, i titoli sono passati in giudicato e sono stati notificati ritualmente in proprio dai difensori antistatari. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

La documentazione e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituita, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito non risulta contestato nell’an né nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va accertata l’inottemperanza. Al Ministero è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per i pagamenti. In caso di inutile decorso si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni. La penalità di mora, pure richiesta, è esclusa in quanto manifestamente iniqua, tenuto conto del tempo trascorso e dell’entità delle somme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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