Silenzio P.A. su istanza svincolo fideiussione per oneri urbanizzazione (TAR Lombardia n. 1587 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento si configura quando l’amministrazione contravviene a un obbligo di provvedere su un’istanza del privato, che vanti una pretesa differenziata e qualificata all’adozione di un provvedimento espresso. Il termine procedimentale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 decorre dalla presentazione dell’istanza. La sopravvenuta adozione di atti endoprocedimentali, in quanto meramente preparatori, non elide lo stato di inerzia né conclude il procedimento. Il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’inadempimento, ordina la conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza pronunciare alcun vincolo conformativo sul merito della pretesa sostanziale quando residuino margini di istruttoria e di discrezionalità.
Il Fatto
La ricorrente, società di gestione di un fondo immobiliare, ha realizzato un intervento di riqualificazione edilizia su un complesso immobiliare milanese, in forza di un permesso di costruire poi volturato in proprio favore. A garanzia della riduzione degli oneri di urbanizzazione riconosciuta per interventi comportanti risparmio energetico, era stata prestata una polizza fideiussoria, successivamente volturata alla ricorrente.
Ultimati i lavori e comunicata la fine degli stessi, la società ha presentato istanza di svincolo della polizza, rimasta senza riscontro. Esperiti i solleciti, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi, l’amministrazione ha dedotto lo svolgimento di attività istruttoria e l’intervenuta improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione dell’art. 117 c.p.a., diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’amministrazione sia rimasta inerte. Il silenzio-inadempimento ricorre quando l’obbligo di provvedere derivi da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, nonché dai principi informatori dell’azione amministrativa.
Nel caso concreto, la ricorrente vanta una pretesa differenziata e qualificata all’adozione di un provvedimento sull’istanza di svincolo, essendo pacifico il presupposto della conclusione dell’intervento. La garanzia era stata prestata a fronte della riduzione degli oneri di urbanizzazione, così come previsto dalla delibera consiliare richiamata.
Nonostante l’istanza e i ripetuti solleciti, il Comune ha tenuto un comportamento puramente omissivo, lasciando decorrere il termine di trenta giorni. Solo in epoca successiva l’ufficio competente ha rilasciato un primo parere sospensivo con richiesta di integrazioni, e poi un secondo parere positivo ma condizionato alla presentazione di ulteriore documentazione, entrambi riscontrati dalla ricorrente.
Tali atti, osserva il Collegio, costituiscono attività istruttoria non ancora sfociata in un provvedimento conclusivo. Ne deriva, da un lato, la persistenza della situazione di inadempimento, trattandosi di atti endoprocedimentali meramente preparatori; dall’altro, la necessità di una compiuta determinazione provvedimentale.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla pretesa di ottenere una risposta definitiva, con ordine di concludere il procedimento entro quindici giorni dalla notifica. Il Collegio esclude un vincolo conformativo sul merito della pretesa. Non procede, allo stato, alla nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedervi in caso di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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